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Data Titolo Sezione Autore
23/12/2015 In arrivo le bozze dei modelli di dichiarazione S.M.Perego
21/12/2015 La detrazione del 65% si estende alla domotica S.M.Perego
22/12/2015 Definita in finanziaria la deduzione forfetaria delle spese non documentate degli autotrasportatori S.M.Perego
22/12/2015 L’omesso acconto IVA si sana con il 15% S.M.Perego
22/12/2015 IMU ridotta del 50% per gli immobili concessi in comodato dall’1.1.2016 S.M.Perego
21/12/2015 Nell’autoliquidazione INAIL compare la riduzione dei premi S.M.Perego
21/12/2015 Ravvedimento operoso – Comunicato stampa dell’AdE. S.M.Perego
07/12/2015 Limitati i rimborsi chilometrici agli ai professionisti associati S.M.Perego
04/03/2016 Permangono perplessità sulla detrazione del 65% per le schermature solari S.M.Perego
30/11/2015 Mancano le istruzioni per il recupero degli acconti IRAP se non dovuta S.M.Perego

Records 221 to 230 of 2397
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Titolo: Variati i codici tributo dal 1.1.2017 per i versamenti con i modelli F24 e F24EP   Data : 28/12/2016
Variati i codici tributo dal 1.1.2017 per i versamenti con i modelli F24 e F24EP
Dall’1.1.2017 sono soppressi, in base alla ris. Agenzia delle Entrate 17.3.2016 n. 13, alcuni codici tributo di frequente utilizzo da parte dei sostituti d’imposta per il versamento delle ritenute, a causa della loro confluenza in altri codici tributo già esistenti e previsti per il modello F24. Da tale data, i codici soppressi non potranno quindi essere impiegati nei modelli F24, anche se relativi ad importi afferenti al mese di dicembre.
In particolare, si segnala, per i datori di lavoro, la soppressione del codice tributo 1004 (ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come ad esempio le collaborazioni coordinate e continuative) e del codice tributo 1013 (ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno), entrambi confluiti nel codice tributo 1001 (previsto per i redditi di lavoro dipendente a tassazione ordinaria), nonché la soppressione del codice tributo 3815 (addizionale regionale IRPEF importo minimo) che confluisce nel codice tributo 3802.
Per quanto concerne, invece, i professionisti e, più in generale, i lavoratori autonomi, nel codice tributo 1040 (ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l’esercizio di arti e professioni) confluisce il codice tributo 1038 utilizzato per le provvigioni degli agenti.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 17.3.2016 n. 13 – Il Quotidiano del Commercialista del 28.12.2016 - "Nuovi codici tributo da utilizzare già per le ritenute di dicembre" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego