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29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
03/09/2015 Per l’Antiriciclaggio un nuovo codice di classificazione S.M.Perego
10/07/2019 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
18/01/2018 Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura S.M.Perego
30/01/2017 Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta S.M.Perego
01/06/2016 Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente S.M.Perego
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: La cassazione interviene sui c.d. “imbullonati”   Data : 28/12/2016
La cassazione interviene sui c.d. “imbullonati”
Con le sentenze n. 24924/2016, n. 25138/2016 e n. 25140/2016, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sulla determinazione delle rendite catastali degli immobili cosiddetti "imbullonati", ossia dei complessi immobiliari industriali classificati nella categoria catastale D/1 (opifici).
Con la sentenza n. 24924/2016, che ha riguardato l'atto di attribuzione della rendita relativa a una centrale telefonica, i giudici hanno respinto la tesi della Commissione tributaria che si è così espressa:
- le attrezzature imbullonate alle strutture murarie, potendo essere rimosse senza alterare in maniera irreversibile la funzionalità e la destinazione degli immobili cui accedono, costituiscono beni mobili e come tali non possono rientrare nel calcolo della relativa rendita catastale;
- la disposizione, avente natura interpretativa, contenuta nell'art. 1-quinques del DL n. 44/2005 (convertito dalla L. n. 88/2005) non può trovare applicazione al caso di specie (centrale telefonica) perché è solamente finalizzata a risolvere un contrasto giurisprudenziale in ordine alla computabilità delle turbine delle "centrali elettriche" ai fini della determinazione della rendita catastale.
I giudici di legittimità, quindi, nell'accogliere il ricorso dell'Agenzia, hanno confermato il proprio orientamento secondo cui ai fini della determinazione della rendita catastale va computato tutto ciò che è unito in qualsiasi modo al terreno.
Lo stesso esito è stato raggiunto con le sentenze n. 25138/2016 e n. 25140/2016, concernenti due avvisi di classamento riguardanti rispettivamente un compendio immobiliare destinato a fornace per la produzione di laterizi e un complesso immobiliare destinato per la produzione di acciaio costituito da 16 carri ponte, un forno di riscaldamento, un laminatoio e una trafileria.
Fonte: Cass. 6.12.2016 n. 24924 e Cass. 7.12.2016 nn. 25138 e 25140 – Il Quotidiano del Commercialista del 28.12.2016 - "Attrezzature integrate a strutture murarie nel calcolo della rendita" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego