Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
24/01/2018 Agenzia delle Entrate Semplificazioni sulla comunicazione dei dati delle fatture delle bollette doganali S.M.Perego
24/01/2018 Sempre possibile regolarizzare l’omesso versamento IVA da reverse charge S.M.Perego
24/01/2018 INAIL Autoliquidazione 2017/2018 S.M.Perego
24/01/2018 Torna la detrazione delle spese di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna deduzione per i contributi versati per i collaboratori dell’impresa familiare S.M.Perego
25/01/2018 INPS per il 2018 nuovi limiti all’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
25/01/2018 Anche nel 2018 l’acquisto di un autocarro sconta il super-ammortamento S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore S.M.Perego
25/01/2018 Un passo indietro sull’IRAP dalla Corte di Cassazione S.M.Perego
31/01/2018 INPS Aggiornato l’importo dei contributi dovuti per l'anno 2018 per le COLF S.M.Perego

Records 1991 to 2000 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La cassazione interviene sui c.d. “imbullonati”   Data : 28/12/2016
La cassazione interviene sui c.d. “imbullonati”
Con le sentenze n. 24924/2016, n. 25138/2016 e n. 25140/2016, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sulla determinazione delle rendite catastali degli immobili cosiddetti "imbullonati", ossia dei complessi immobiliari industriali classificati nella categoria catastale D/1 (opifici).
Con la sentenza n. 24924/2016, che ha riguardato l'atto di attribuzione della rendita relativa a una centrale telefonica, i giudici hanno respinto la tesi della Commissione tributaria che si è così espressa:
- le attrezzature imbullonate alle strutture murarie, potendo essere rimosse senza alterare in maniera irreversibile la funzionalità e la destinazione degli immobili cui accedono, costituiscono beni mobili e come tali non possono rientrare nel calcolo della relativa rendita catastale;
- la disposizione, avente natura interpretativa, contenuta nell'art. 1-quinques del DL n. 44/2005 (convertito dalla L. n. 88/2005) non può trovare applicazione al caso di specie (centrale telefonica) perché è solamente finalizzata a risolvere un contrasto giurisprudenziale in ordine alla computabilità delle turbine delle "centrali elettriche" ai fini della determinazione della rendita catastale.
I giudici di legittimità, quindi, nell'accogliere il ricorso dell'Agenzia, hanno confermato il proprio orientamento secondo cui ai fini della determinazione della rendita catastale va computato tutto ciò che è unito in qualsiasi modo al terreno.
Lo stesso esito è stato raggiunto con le sentenze n. 25138/2016 e n. 25140/2016, concernenti due avvisi di classamento riguardanti rispettivamente un compendio immobiliare destinato a fornace per la produzione di laterizi e un complesso immobiliare destinato per la produzione di acciaio costituito da 16 carri ponte, un forno di riscaldamento, un laminatoio e una trafileria.
Fonte: Cass. 6.12.2016 n. 24924 e Cass. 7.12.2016 nn. 25138 e 25140 – Il Quotidiano del Commercialista del 28.12.2016 - "Attrezzature integrate a strutture murarie nel calcolo della rendita" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego