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13/09/2016 Tardivo versamento delle ritenute ravvedibile entro il 15 settembre p.v. S.M.Perego
12/09/2016 Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
12/09/2016 Gli immobili posseduti in ambito UE sono già noti dal 2014 all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
09/09/2016 Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale S.M.Perego
14/09/2016 Estesi a più soggetti gli obblighi di comunicazione per le precompilate S.M.Perego
28/06/2016 L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Pubblicata la bozza per l’autodenuncia o collaborazione volontaria c.d. Voluntary disclosure   Data : 29/12/2016
Pubblicata la bozza per l’autodenuncia o collaborazione volontaria c.d. Voluntary disclosure
Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è stata pubblicata la bozza dello schema di relazione di accompagnamento da inviare tramite pec all'Agenzia delle Entrate a corredo del modello di adesione alla voluntary disclosure-bis (art. 5 octies del DL 167/90).
Continua, quindi, la fase di consultazione, aperta in occasione della pubblicazione della bozza del modello di istanza, per raccogliere i suggerimenti degli operatori, che potranno far pervenire le loro osservazioni alla casella di posta elettronica dc.acc.min@agenziaentrate.it.
All'interno della relazione, sarà necessario specificare anche se la collaborazione volontaria ha ad oggetto anche contanti o valori al portatore, predisponendo un "prospetto di riconciliazione", di raccordo tra i documenti presentati e quanto riportato nel modello.
In merito ai termini di presentazione della relazione, si segnala che per la voluntary disclosure-bis è consentito:
- presentare la prima o unica istanza entro il 31.7.2017;
- e integrarla e presentare la relazione di accompagnamento e la documentazione a corredo della stessa entro il 30.9.2017.
In tema di regolarizzazione di investimenti detenuti in uno Stato a fiscalità privilegiata, si segnala che nella voluntary disclosure-bis la riduzione massima delle sanzioni opera se è entrato in vigore prima della nuova sanatoria un accordo con l'Italia che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'art. 26 del modello OCSE, ovvero se è entrato in vigore un accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA).
Pertanto, chi detiene o ha detenuto attività o investimenti in Paesi come Hong Kong, Isole Cayman, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Isole Cook e Gibilterra (oltre che in Liechtenstein, Principato di Monaco, Singapore e Svizzera che erano già considerati Stati collaborativi con la precedente procedura) dovrebbe poter accedere alla nuova collaborazione volontaria a condizioni più favorevoli.
Più incerte, allo stato attuale, le conseguenze per Panama, in quanto l'entrata in vigore dei relativi accordi risulta successiva a quella della disposizione che ha introdotto la nuova collaborazione volontaria.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 29.12.2016 - "Pubblicata la bozza della relazione per la voluntary disclosure-bis" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego