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13/04/2015 Perizia di stima valida anche ai fini ICI/IMU/TASI S.M.Perego
28/04/2015 Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Ulteriori chiarimenti S.M.Perego
28/04/2015 Ulteriori novità sulle detrazioni per carichi di famiglia S.M.Perego
28/04/2015 Determinazione del reddito professionale – Scomputo ritenute d’acconto S.M.Perego
28/04/2015 Credito IVA per le operazioni attive con il meccanismo di S.M.Perego

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Titolo: L’ICI e l’IMU per gli immobili degli enti non commerciali in alcuni casi è dovuta   Data : 29/12/2016
L’ICI e l’IMU per gli immobili degli enti non commerciali in alcuni casi è dovuta
La Corte di Cassazione, con la sentenza 6.12.2016 n. 24944, ha ribadito che per beneficiare dell'esenzione ICI di cui all'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 è necessaria l'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e l'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito.
L'esenzione non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse. La stessa conclusione, sottolinea la Corte, era stata recentemente ribadita con la sentenza di legittimità n. 8870/16, secondo cui l'esenzione è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile dell'attività di assistenza o delle altre equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, non essendo quindi applicabile ove l'immobile sia locato, rilevando in tale ipotesi l'utilizzo a fini di lucro da parte del proprietario, a prescindere dall'attività posta in essere al suo interno dal conduttore e dalle modalità di reimpiego dei canoni riscossi.
Fonte: Cass. 6.12.2016 n. 24944 – Il Quotidiano del Commercialista del 29.12.2016 - "Immobili degli enti non commerciali esenti da ICI con utilizzo diretto" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego