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10/05/2017 La trasmissione telematica delle liquidazioni IVA si avvia alla proroga S.M.Perego
10/05/2017 Il c.d. “Bonus Renzi” obbliga tutti alla trasmissione telematica dei modelli F24 S.M.Perego
10/05/2017 Disponibile sul sito dell’Agenzia l’applicazione web per il calcolo delle sanzioni per la voluntary disclosure-bis S.M.Perego
10/05/2017 Anche i soggiornanti di lungo periodo hanno diritto all'Assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
11/05/2017 Agli intermediari è inibita la consultazione dei dati dei propri clienti S.M.Perego
11/05/2017 Dubbi sulla costituzionalità del patteggiamento del debito tributario S.M.Perego
11/05/2017 Disponibile un vademecun per revisori e sindaci degli enti locali S.M.Perego
11/05/2017 Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità S.M.Perego
23/05/2017 Può essere necessario un doppio deposito del bilancio S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di vitto e alloggio addebitate dal professionista al committente S.M.Perego

Records 1401 to 1410 of 2397
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Titolo: Dall.1.1.2017 al via un nuovo criterio sia di cassa che di competenza   Data : 29/12/2016
Dall.1.1.2017 al via un nuovo criterio sia di cassa che di competenza
In base al nuovo testo dell'art. 66 del TUIR, come modificato dalla L. 232/2016, a partire dal 2017, le imprese minori dovrebbero determinare il reddito d'impresa in base ad un criterio misto di cassa-competenza. Infatti, la norma riferisce il principio di cassa, utilizzando il riferimento alla "percezione"/"sostenimento", solo ai componenti positivi e negativi espressamente indicati al primo periodo (ricavi, dividendi, interessi attivi e spese sostenute nell'esercizio dell'attività d'impresa).
Per gli ulteriori componenti reddituali indicati nell'art. 66 del TUIR, invece, tale riferimento espresso non viene effettuato. Confindustria, con la Nota di Aggiornamento 22.12.2016 "Legge di Bilancio 2017 - Le principali misure fiscali", assume una posizione netta affermando che il principio di competenza resterà applicabile ai fini della determinazione degli altri componenti reddituali come plusvalenze e sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive, proventi immobiliari, ammortamenti e accantonamenti di quiescenza e previdenza. In ogni caso quest'aspetto richiederebbe una pronta indicazione ufficiale.
Fonte: Circolare Confindustria 22.12.2016 – Il Quotidiano del Commercialista del 29.12.2016 - "Reddito dell’impresa minore con criterio misto “cassa-competenza”" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego