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Data Titolo Sezione Autore
12/01/2017 La rottamazione dei ruoli è soggetta all’effettivo affidamento all’agente della riscossone S.M.Perego
12/01/2017 Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA S.M.Perego
12/01/2017 Un nuovo referendum (forse!) per voucher e responsabilità solidale S.M.Perego
12/01/2017 Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria S.M.Perego
20/01/2017 INPS nuova gestione del flusso UniEmens S.M.Perego
16/01/2017 Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca S.M.Perego
06/02/2017 Chiarite le modalità di compilazione dei dati di spesa per gli amministratori di condominio S.M.Perego
16/01/2017 Entro il 16.2.2017 il pagamento dell’autoliquidazione INAIL - Esclusi i terremotati S.M.Perego
16/01/2017 La PEC equivale sempre alla raccomandata S.M.Perego
16/01/2017 Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis S.M.Perego

Records 1671 to 1680 of 2397
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Titolo: Dall.1.1.2017 al via un nuovo criterio sia di cassa che di competenza   Data : 29/12/2016
Dall.1.1.2017 al via un nuovo criterio sia di cassa che di competenza
In base al nuovo testo dell'art. 66 del TUIR, come modificato dalla L. 232/2016, a partire dal 2017, le imprese minori dovrebbero determinare il reddito d'impresa in base ad un criterio misto di cassa-competenza. Infatti, la norma riferisce il principio di cassa, utilizzando il riferimento alla "percezione"/"sostenimento", solo ai componenti positivi e negativi espressamente indicati al primo periodo (ricavi, dividendi, interessi attivi e spese sostenute nell'esercizio dell'attività d'impresa).
Per gli ulteriori componenti reddituali indicati nell'art. 66 del TUIR, invece, tale riferimento espresso non viene effettuato. Confindustria, con la Nota di Aggiornamento 22.12.2016 "Legge di Bilancio 2017 - Le principali misure fiscali", assume una posizione netta affermando che il principio di competenza resterà applicabile ai fini della determinazione degli altri componenti reddituali come plusvalenze e sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive, proventi immobiliari, ammortamenti e accantonamenti di quiescenza e previdenza. In ogni caso quest'aspetto richiederebbe una pronta indicazione ufficiale.
Fonte: Circolare Confindustria 22.12.2016 – Il Quotidiano del Commercialista del 29.12.2016 - "Reddito dell’impresa minore con criterio misto “cassa-competenza”" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego