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Data Titolo Sezione Autore
28/06/2019 Ulteriori chiarimenti sulle deleghe agli intermediari per i corrispettivi S.M.Perego
04/07/2019 Opzione al regime forfetario a rischio S.M.Perego
04/07/2019 Definita la proroga delle locazioni a canone concordato, si proroga di biennio in biennio S.M.Perego
04/07/2019 Stabilite le modalità di pagamento dei diritti doganali S.M.Perego
13/06/2019 Nella richiesta dati ISA massiva gli intermediari sono esclusi in quanto non possono prelevare i propri dati S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego
14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego
15/05/2019 Nessuna semplificazione per l’esterometro – l’invio resta mensile S.M.Perego
15/05/2019 La trasmissione telematica dei corrispettivi può essere anticipata S.M.Perego

Records 2021 to 2030 of 2397
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Titolo: Dall.1.1.2017 al via un nuovo criterio sia di cassa che di competenza   Data : 29/12/2016
Dall.1.1.2017 al via un nuovo criterio sia di cassa che di competenza
In base al nuovo testo dell'art. 66 del TUIR, come modificato dalla L. 232/2016, a partire dal 2017, le imprese minori dovrebbero determinare il reddito d'impresa in base ad un criterio misto di cassa-competenza. Infatti, la norma riferisce il principio di cassa, utilizzando il riferimento alla "percezione"/"sostenimento", solo ai componenti positivi e negativi espressamente indicati al primo periodo (ricavi, dividendi, interessi attivi e spese sostenute nell'esercizio dell'attività d'impresa).
Per gli ulteriori componenti reddituali indicati nell'art. 66 del TUIR, invece, tale riferimento espresso non viene effettuato. Confindustria, con la Nota di Aggiornamento 22.12.2016 "Legge di Bilancio 2017 - Le principali misure fiscali", assume una posizione netta affermando che il principio di competenza resterà applicabile ai fini della determinazione degli altri componenti reddituali come plusvalenze e sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive, proventi immobiliari, ammortamenti e accantonamenti di quiescenza e previdenza. In ogni caso quest'aspetto richiederebbe una pronta indicazione ufficiale.
Fonte: Circolare Confindustria 22.12.2016 – Il Quotidiano del Commercialista del 29.12.2016 - "Reddito dell’impresa minore con criterio misto “cassa-competenza”" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego