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Data Titolo Sezione Autore
08/05/2017 Dall’1.1.2018 la mediazione obbligatoria fino a 50 mila euro S.M.Perego
27/04/2017 Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
20/04/2017 Per le società di comodo non rilevano le rimanenze nel passaggio al regime di cassa S.M.Perego
20/04/2017 L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo S.M.Perego
21/04/2017 Scade oggi la presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli – Richiesta una proroga S.M.Perego
01/08/2016 Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali S.M.Perego
21/04/2017 L’imposta sostitutiva sui mutui si paga con il modello F24 S.M.Perego
23/06/2016 L’INPS norma le detrazioni per carichi di famiglia dei non residenti S.M.Perego
24/04/2017 INPS – Ai lavoratori non vedenti previsto un beneficio pensionistico S.M.Perego
24/04/2017 Approvati i nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria catastale “D” S.M.Perego

Records 961 to 970 of 2397
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Titolo: Dall.1.1.2017 al via un nuovo criterio sia di cassa che di competenza   Data : 29/12/2016
Dall.1.1.2017 al via un nuovo criterio sia di cassa che di competenza
In base al nuovo testo dell'art. 66 del TUIR, come modificato dalla L. 232/2016, a partire dal 2017, le imprese minori dovrebbero determinare il reddito d'impresa in base ad un criterio misto di cassa-competenza. Infatti, la norma riferisce il principio di cassa, utilizzando il riferimento alla "percezione"/"sostenimento", solo ai componenti positivi e negativi espressamente indicati al primo periodo (ricavi, dividendi, interessi attivi e spese sostenute nell'esercizio dell'attività d'impresa).
Per gli ulteriori componenti reddituali indicati nell'art. 66 del TUIR, invece, tale riferimento espresso non viene effettuato. Confindustria, con la Nota di Aggiornamento 22.12.2016 "Legge di Bilancio 2017 - Le principali misure fiscali", assume una posizione netta affermando che il principio di competenza resterà applicabile ai fini della determinazione degli altri componenti reddituali come plusvalenze e sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive, proventi immobiliari, ammortamenti e accantonamenti di quiescenza e previdenza. In ogni caso quest'aspetto richiederebbe una pronta indicazione ufficiale.
Fonte: Circolare Confindustria 22.12.2016 – Il Quotidiano del Commercialista del 29.12.2016 - "Reddito dell’impresa minore con criterio misto “cassa-competenza”" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego