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Data Titolo Sezione Autore
16/07/2015 La cessione di energia elettrica al GSE spa soggetta alla fattura elettronica dal 20.7.2015 S.M.Perego
30/09/2016 La cessione di latte fresco sconta due diverse aliquote IVA S.M.Perego
20/01/2017 La cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli resta soggetta ad imposta di Registro S.M.Perego
10/06/2016 La cessione di un bene oggetto di super ammortamento non sconta la maggiorazione S.M.Perego
08/02/2016 La CIG passa tramite la Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
06/05/2016 La circolare esplicativa sull’assegnazione dei beni ai soci ancora nel limbo, permangono dubbi applicativi S.M.Perego
05/10/2015 La clausola risolutiva espressa esclude la tassazione delle locazioni non percepite S.M.Perego
05/08/2015 La collaborazione tra colleghi paga S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
03/12/2015 La compilazione del RED sempre obbligatoria - circ. INPS 30.11.2015 n. 195 S.M.Perego

Records 1291 to 1300 of 2397
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Titolo: I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta   Data : 29/12/2016
I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta
La ris. Agenzia delle Entrate 28.12.2016 n. 123 ha precisato che per pagare, tramite il modello F24, la ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi, deve essere utilizzato il codice tributo "1040", già in uso per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e compensi per l'esercizio di arti e professioni.
Si ricorda che l'art. 29 della L. 122/2016 (legge europea 2015-2016) ha modificato il regime fiscale applicabile alle attività di raccolta di tartufi da raccoglitori occasionali o dilettanti, privi di partita IVA, prevedendo che i compensi corrisposti a questi ultimi per la cessione dei tartufi raccolti siano soggetti a una ritenuta a titolo d'imposta, ai sensi del nuovo art. 25-quater del DPR 600/73, con obbligo di rivalsa.
La ritenuta:
- è di ammontare pari all'aliquota IRPEF prevista per il primo scaglione di reddito;
- è applicata nella misura del 78% dei corrispettivi pagati (viene infatti riconosciuta una deduzione forfetaria delle spese pari al 22%).
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 28.12.2016 n. 12 – Il Quotidiano del Commercialista del 29.12.2016 - "Si può pagare la ritenuta sui compensi ai raccoglitori occasionali di tartufi" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego