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Data Titolo Sezione Autore
18/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
18/07/2016 Avanzata la richiesta di proroga alla presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
18/07/2016 Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5% S.M.Perego
30/06/2016 Le revisioni catastali devono sempre essere giustificate S.M.Perego
21/07/2016 Possibile l’istanza di rimborso se in Unico non è stata riportata la detassazione ambientale S.M.Perego
22/07/2016 Il bonus formazione per gli autotrasportatori è credito compensabile S.M.Perego
22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego
22/07/2016 Inviate alla Commissione UE le regole per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
22/07/2016 Scade oggi l’invio del Mod. 730 sul canale “Fisconline” S.M.Perego
21/07/2016 Il sequestro per equivalente si applica solo in via sussidiaria S.M.Perego

Records 1721 to 1730 of 2397
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Titolo: I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta   Data : 29/12/2016
I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta
La ris. Agenzia delle Entrate 28.12.2016 n. 123 ha precisato che per pagare, tramite il modello F24, la ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi, deve essere utilizzato il codice tributo "1040", già in uso per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e compensi per l'esercizio di arti e professioni.
Si ricorda che l'art. 29 della L. 122/2016 (legge europea 2015-2016) ha modificato il regime fiscale applicabile alle attività di raccolta di tartufi da raccoglitori occasionali o dilettanti, privi di partita IVA, prevedendo che i compensi corrisposti a questi ultimi per la cessione dei tartufi raccolti siano soggetti a una ritenuta a titolo d'imposta, ai sensi del nuovo art. 25-quater del DPR 600/73, con obbligo di rivalsa.
La ritenuta:
- è di ammontare pari all'aliquota IRPEF prevista per il primo scaglione di reddito;
- è applicata nella misura del 78% dei corrispettivi pagati (viene infatti riconosciuta una deduzione forfetaria delle spese pari al 22%).
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 28.12.2016 n. 12 – Il Quotidiano del Commercialista del 29.12.2016 - "Si può pagare la ritenuta sui compensi ai raccoglitori occasionali di tartufi" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego