Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
19/04/2018 La cassazione vincola l’agevolazione prima casa al trasferimento della residenza S.M.Perego
12/04/2018 INPS Parte l’accertamento in vita dei pensionati residenti all’estero S.M.Perego
20/04/2018 Diffuse le istruzioni operative per il 2018 dalla Guardia di Finanza S.M.Perego
20/04/2018 Nuova Privacy in vigore dal 25.5.2018 S.M.Perego
27/04/2018 Anche per l’anno 2018 aumenta il diritto camerale S.M.Perego
27/04/2018 Sulle locazioni a canone concordato la stretta dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
27/04/2018 I Bitcoin si dichiarano nel quadro RW S.M.Perego
27/04/2018 INPS – Forniti i chiarimenti sui congedi parentali per adozioni o affidamenti S.M.Perego
27/04/2018 INPS disponibili le CU ma i CAF e gli intermediari ancora aspettano gli inoltri massivi S.M.Perego
27/04/2018 Gli immobili estromessi dall’impresa si dichiarano nel quadro RB S.M.Perego

Records 2121 to 2130 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta   Data : 29/12/2016
I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta
La ris. Agenzia delle Entrate 28.12.2016 n. 123 ha precisato che per pagare, tramite il modello F24, la ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi, deve essere utilizzato il codice tributo "1040", già in uso per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e compensi per l'esercizio di arti e professioni.
Si ricorda che l'art. 29 della L. 122/2016 (legge europea 2015-2016) ha modificato il regime fiscale applicabile alle attività di raccolta di tartufi da raccoglitori occasionali o dilettanti, privi di partita IVA, prevedendo che i compensi corrisposti a questi ultimi per la cessione dei tartufi raccolti siano soggetti a una ritenuta a titolo d'imposta, ai sensi del nuovo art. 25-quater del DPR 600/73, con obbligo di rivalsa.
La ritenuta:
- è di ammontare pari all'aliquota IRPEF prevista per il primo scaglione di reddito;
- è applicata nella misura del 78% dei corrispettivi pagati (viene infatti riconosciuta una deduzione forfetaria delle spese pari al 22%).
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 28.12.2016 n. 12 – Il Quotidiano del Commercialista del 29.12.2016 - "Si può pagare la ritenuta sui compensi ai raccoglitori occasionali di tartufi" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego