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28/04/2016 Non è obbligatorio riportare in dichiarazione il codice identificativo del contratto di locazione S.M.Perego
28/04/2016 Il canone RAI ora è sempre subordinato all’utenza elettrica S.M.Perego
28/04/2016 Dal 15.5.2016 saranno ridotti gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
28/04/2016 L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa” S.M.Perego
28/04/2016 Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi per lavori straordinari costituisce forza maggiore S.M.Perego
05/05/2016 Esenti da IMU i terreni agricoli in comuni montani e terreni incolti e orti S.M.Perego
02/05/2016 Gli impianti di telefonia sono esclusi dalla rendita catastale S.M.Perego
12/04/2016 Possibile proroga dal 7.7.2016 al 23.7.2016 per il 730 S.M.Perego
04/05/2016 La falsificazione dei modelli F24 è reato penale S.M.Perego
03/05/2016 Dal 2.5.2016 al via le domande per la “Nuova Sabatini-ter” S.M.Perego

Records 271 to 280 of 2397
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Titolo: I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta   Data : 29/12/2016
I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta
La ris. Agenzia delle Entrate 28.12.2016 n. 123 ha precisato che per pagare, tramite il modello F24, la ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi, deve essere utilizzato il codice tributo "1040", già in uso per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e compensi per l'esercizio di arti e professioni.
Si ricorda che l'art. 29 della L. 122/2016 (legge europea 2015-2016) ha modificato il regime fiscale applicabile alle attività di raccolta di tartufi da raccoglitori occasionali o dilettanti, privi di partita IVA, prevedendo che i compensi corrisposti a questi ultimi per la cessione dei tartufi raccolti siano soggetti a una ritenuta a titolo d'imposta, ai sensi del nuovo art. 25-quater del DPR 600/73, con obbligo di rivalsa.
La ritenuta:
- è di ammontare pari all'aliquota IRPEF prevista per il primo scaglione di reddito;
- è applicata nella misura del 78% dei corrispettivi pagati (viene infatti riconosciuta una deduzione forfetaria delle spese pari al 22%).
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 28.12.2016 n. 12 – Il Quotidiano del Commercialista del 29.12.2016 - "Si può pagare la ritenuta sui compensi ai raccoglitori occasionali di tartufi" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego