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Data Titolo Sezione Autore
09/01/2017 Disponibile il modello 730/2017 in bozza S.M.Perego
22/01/2016 Disponibile il modello definitivo per la Dichiarazione annuale IVA 2016 con le sue novità S.M.Perego
11/04/2019 Disponibile il modello F24 per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego
25/03/2016 Disponibile il modello per dichiarare l’assenza di un apparecchio TV S.M.Perego
24/02/2010 Disponibile il software INTRASTAT news S.M.Perego
01/02/2017 Disponibile il software per la cessione del credito da parte dei condòmini S.M.Perego
27/11/2015 Disponibile il software per le segnalazioni di anomalia da Studi di Settore 2015 S.M.Perego
14/04/2017 Disponibile la circolare ministeriale con chiarimenti per il nuovo regime di cassa S.M.Perego
23/10/2015 Disponibile la modulistica per rateizzare le cartelle Equitalia S.M.Perego
07/06/2017 Disponibile su Assosoftware una nuova codifica per le fatture elettroniche S.M.Perego

Records 571 to 580 of 2397
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Titolo: I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta   Data : 29/12/2016
I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta
La ris. Agenzia delle Entrate 28.12.2016 n. 123 ha precisato che per pagare, tramite il modello F24, la ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi, deve essere utilizzato il codice tributo "1040", già in uso per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e compensi per l'esercizio di arti e professioni.
Si ricorda che l'art. 29 della L. 122/2016 (legge europea 2015-2016) ha modificato il regime fiscale applicabile alle attività di raccolta di tartufi da raccoglitori occasionali o dilettanti, privi di partita IVA, prevedendo che i compensi corrisposti a questi ultimi per la cessione dei tartufi raccolti siano soggetti a una ritenuta a titolo d'imposta, ai sensi del nuovo art. 25-quater del DPR 600/73, con obbligo di rivalsa.
La ritenuta:
- è di ammontare pari all'aliquota IRPEF prevista per il primo scaglione di reddito;
- è applicata nella misura del 78% dei corrispettivi pagati (viene infatti riconosciuta una deduzione forfetaria delle spese pari al 22%).
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 28.12.2016 n. 12 – Il Quotidiano del Commercialista del 29.12.2016 - "Si può pagare la ritenuta sui compensi ai raccoglitori occasionali di tartufi" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego