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27/05/2015 Contrasto alle frodi fiscali e contributive - Protocollo d'intesa firmato da Agenzia delle Entrate e INPS S.M.Perego
27/05/2015 Correzione degli errori contenuti nella CU rilasciata dall'INPS S.M.Perego
22/05/2015 DURC on line dall'1.7.2015 S.M.Perego
22/05/2015 Terreni montani esenti da IMU S.M.Perego
22/05/2015 Studi di settore - Correttivi anticrisi S.M.Perego
09/11/2015 Il 30.11 scade l’approvazione del bilancio degli E.L. S.M.Perego
01/06/2015 Esenzione - Terreni montani (risposte Min. Economia e Finanze 28.5.2015) S.M.Perego
18/06/2015 Possibile il ravvedimento operoso del primo acconto IMU e TASI S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
29/06/2015 Detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici per gli immobili concessi a terzi S.M.Perego

Records 931 to 940 of 2397
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Titolo: I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta   Data : 29/12/2016
I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta
La ris. Agenzia delle Entrate 28.12.2016 n. 123 ha precisato che per pagare, tramite il modello F24, la ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi, deve essere utilizzato il codice tributo "1040", già in uso per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e compensi per l'esercizio di arti e professioni.
Si ricorda che l'art. 29 della L. 122/2016 (legge europea 2015-2016) ha modificato il regime fiscale applicabile alle attività di raccolta di tartufi da raccoglitori occasionali o dilettanti, privi di partita IVA, prevedendo che i compensi corrisposti a questi ultimi per la cessione dei tartufi raccolti siano soggetti a una ritenuta a titolo d'imposta, ai sensi del nuovo art. 25-quater del DPR 600/73, con obbligo di rivalsa.
La ritenuta:
- è di ammontare pari all'aliquota IRPEF prevista per il primo scaglione di reddito;
- è applicata nella misura del 78% dei corrispettivi pagati (viene infatti riconosciuta una deduzione forfetaria delle spese pari al 22%).
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 28.12.2016 n. 12 – Il Quotidiano del Commercialista del 29.12.2016 - "Si può pagare la ritenuta sui compensi ai raccoglitori occasionali di tartufi" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego