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10/05/2017 Il c.d. “Bonus Renzi” obbliga tutti alla trasmissione telematica dei modelli F24 S.M.Perego
10/05/2017 Disponibile sul sito dell’Agenzia l’applicazione web per il calcolo delle sanzioni per la voluntary disclosure-bis S.M.Perego
10/05/2017 Anche i soggiornanti di lungo periodo hanno diritto all'Assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
11/05/2017 Agli intermediari è inibita la consultazione dei dati dei propri clienti S.M.Perego
11/05/2017 Dubbi sulla costituzionalità del patteggiamento del debito tributario S.M.Perego
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11/05/2017 Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità S.M.Perego
23/05/2017 Può essere necessario un doppio deposito del bilancio S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di vitto e alloggio addebitate dal professionista al committente S.M.Perego

Records 1401 to 1410 of 2397
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Titolo: Pubblicate le caratteristiche della trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, per i commercianti al minuto   Data : 30/12/2016
Pubblicate le caratteristiche della trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, per i commercianti al minuto
Con il DM 7.12.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29.12.2016 n. 303, sono state definite le caratteristiche del documento idoneo a rappresentare, anche a soli fini commerciali, le operazioni effettuate dai commercianti al minuto che abbiano optato per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.
Tali soggetti, infatti, sono esonerati dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale, ma, secondo quanto disposto dal decreto in argomento, documentano le operazioni effettuate mediante il nuovo documento commerciale.
Quest'ultimo deve essere emesso mediante i Registratori Telematici:
- in formato cartaceo;
- ovvero in formato elettronico, previo accordo con il destinatario.
Si dispone che lo stesso documento, qualora integrato con il codice fiscale o la partita IVA dell’acquirente, potrà assumere efficacia ai fini fiscali, ossia ai fini della documentazione delle spese deducibili o degli oneri deducibili o detraibili, nonché ai fini della fatturazione differita ex art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72. Inoltre, esso è considerato “documento fiscale” ai fini della certificazione dei dati delle spese sanitarie da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
Si precisa che i commercianti al minuto sono obbligati all'emissione di tale documento qualora ciò sia richiesto dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione (a meno che sia già stata emessa fattura).
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 28.10.2016 n. 182017 - DM 7.12.2016 Ministero dell'Economia e delle finanze – Il Quotidiano del Commercialista del 30.12.2016 - "Definito il “documento commerciale” per commercianti al minuto" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego