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Data Titolo Sezione Autore
31/03/2016 Con l’opzione per il regime speciale dei lavoratori "impatriati" al via lo sconto del 30% S.M.Perego
18/04/2017 Con la dichiarazione dei redditi parte il visto di conformità per i crediti superiori a 5 mila euro S.M.Perego
13/02/2019 Con la fattura elettronica il reverse charge ha tempi stretti S.M.Perego
25/02/2019 Con la fatturazione elettronica le note di credito riportano il segno positivo S.M.Perego
26/06/2017 Con la L. 96/2017 cambia la gestione del lavoro occasionale S.M.Perego
17/07/2018 Con la sospensione feriale si sospendono anche i pagamenti S.M.Perego
22/03/2017 Con una sanzione ci si può ravvedere per l’omessa presentazione del mod. F24 a zero S.M.Perego
09/08/2018 Confermata l’esclusione dall’imposta di bollo per le associazioni e società sportive S.M.Perego
03/08/2016 Confermata la deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi dai pensionati S.M.Perego
12/04/2017 Confermata la proroga per la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego

Records 381 to 390 of 2397
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Titolo: Pubblicate le caratteristiche della trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, per i commercianti al minuto   Data : 30/12/2016
Pubblicate le caratteristiche della trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, per i commercianti al minuto
Con il DM 7.12.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29.12.2016 n. 303, sono state definite le caratteristiche del documento idoneo a rappresentare, anche a soli fini commerciali, le operazioni effettuate dai commercianti al minuto che abbiano optato per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.
Tali soggetti, infatti, sono esonerati dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale, ma, secondo quanto disposto dal decreto in argomento, documentano le operazioni effettuate mediante il nuovo documento commerciale.
Quest'ultimo deve essere emesso mediante i Registratori Telematici:
- in formato cartaceo;
- ovvero in formato elettronico, previo accordo con il destinatario.
Si dispone che lo stesso documento, qualora integrato con il codice fiscale o la partita IVA dell’acquirente, potrà assumere efficacia ai fini fiscali, ossia ai fini della documentazione delle spese deducibili o degli oneri deducibili o detraibili, nonché ai fini della fatturazione differita ex art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72. Inoltre, esso è considerato “documento fiscale” ai fini della certificazione dei dati delle spese sanitarie da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
Si precisa che i commercianti al minuto sono obbligati all'emissione di tale documento qualora ciò sia richiesto dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione (a meno che sia già stata emessa fattura).
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 28.10.2016 n. 182017 - DM 7.12.2016 Ministero dell'Economia e delle finanze – Il Quotidiano del Commercialista del 30.12.2016 - "Definito il “documento commerciale” per commercianti al minuto" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego