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31/03/2016 L’INPS diffonde le istruzioni operative per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016 S.M.Perego
31/03/2016 Pronte le disposizioni attuative sull’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività S.M.Perego
31/03/2016 Implementati i dati inseriti nella dichiarazione precompilata S.M.Perego
31/03/2016 Con l’opzione per il regime speciale dei lavoratori "impatriati" al via lo sconto del 30% S.M.Perego
01/04/2016 Approvati i correttivi anticrisi 2015 per gli Studi di Settore S.M.Perego
01/04/2016 Disponibili chiarimenti sulle detrazioni per l’acquisto di arredi per l’abitazione S.M.Perego
01/04/2016 Dal 1° aprile aperte le iscrizioni per il 5‰ per l’anno 2016 S.M.Perego
24/03/2016 Dal 2 maggio possibile presentare le istanze per la “Nuova Sabatini-ter” S.M.Perego
28/04/2016 Altri chiarimenti ufficiali sul credito d'imposta per l'acquisto di strumenti musicali S.M.Perego
11/04/2016 Prorogata ulteriormente la presentazione telematica dello "Spesometro" S.M.Perego

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Titolo: Pubblicate le caratteristiche della trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, per i commercianti al minuto   Data : 30/12/2016
Pubblicate le caratteristiche della trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, per i commercianti al minuto
Con il DM 7.12.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29.12.2016 n. 303, sono state definite le caratteristiche del documento idoneo a rappresentare, anche a soli fini commerciali, le operazioni effettuate dai commercianti al minuto che abbiano optato per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.
Tali soggetti, infatti, sono esonerati dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale, ma, secondo quanto disposto dal decreto in argomento, documentano le operazioni effettuate mediante il nuovo documento commerciale.
Quest'ultimo deve essere emesso mediante i Registratori Telematici:
- in formato cartaceo;
- ovvero in formato elettronico, previo accordo con il destinatario.
Si dispone che lo stesso documento, qualora integrato con il codice fiscale o la partita IVA dell’acquirente, potrà assumere efficacia ai fini fiscali, ossia ai fini della documentazione delle spese deducibili o degli oneri deducibili o detraibili, nonché ai fini della fatturazione differita ex art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72. Inoltre, esso è considerato “documento fiscale” ai fini della certificazione dei dati delle spese sanitarie da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
Si precisa che i commercianti al minuto sono obbligati all'emissione di tale documento qualora ciò sia richiesto dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione (a meno che sia già stata emessa fattura).
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 28.10.2016 n. 182017 - DM 7.12.2016 Ministero dell'Economia e delle finanze – Il Quotidiano del Commercialista del 30.12.2016 - "Definito il “documento commerciale” per commercianti al minuto" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego