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20/10/2016 Al via l’inasprimento del monitoraggio fiscale internazionale S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego
21/10/2016 Pronta la proroga dei super ammortamenti ma per le autovetture ne restano esclusi i professionisti S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
18/10/2016 In G.U. le regole sul credito per le bonifiche da amianto S.M.Perego
11/10/2016 La Cassazione si pronuncia sulla possibile dichiarazione infedele Stefano M. Perego
06/10/2016 Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione S.M.Perego

Records 1421 to 1430 of 2397
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Titolo: Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone   Data : 09/01/2017
Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone
Sono state pubblicate dall'Agenzia le bozze del modello per la dichiarazione dei redditi delle società di persone per il periodo d'imposta 2016, unitamente alle relative istruzioni. Il modello perde la denominazione di "modello UNICO", essendo definitivamente accantonato il sistema della dichiarazione unificata, per assumere quella di "modello Redditi".
Tra le principali novità del modello si segnalano:
- l'inserimento del nuovo quadro DI, per l'evidenziazione di somme a credito derivanti da dichiarazioni integrative presentate oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento; il nuovo quadro DI del modello Redditi 2017 SP è finalizzato all'indicazione del maggior credito (o del minore debito d'imposta) derivante da dichiarazioni integrative presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
A seguito della riformulazione dell'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98, il credito può essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, e deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa.;
- l'inserimento, nel quadro RQ, di un'apposita sezione per l'assegnazione e la cessione agevolata di beni ai soci e la trasformazione in società semplice;
- la necessità di indicare, nel quadro RW, i corrispondenti quadri reddituali dove sono dichiarati i proventi derivanti dai beni e dalle attività finanziarie oggetto di monitoraggio nel quadro RW medesimo.
Fonte: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/modelli/modelli+in+bozza - Il Quotidiano del Commercialista del 6.1.2017 - "UNICO 2017 cambia nome e diventa “modello Redditi”" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego