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11/10/2016 Dal 28 ottobre è possibile accedere alle delibere e calcolare l'IMU e la TASI dovute a saldo S.M.Perego
12/10/2016 Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi S.M.Perego
12/10/2016 Scade il 20.10.2016 la domanda per la riammissione ai ruoli S.M.Perego
18/10/2016 In arrivo la possibilità di consultare le vendite immobiliari sul sito dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/10/2016 L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni S.M.Perego
07/10/2016 Scade il 31 ottobre la comunicazione dei beni in godimento ai soci. S.M.Perego
12/10/2016 INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali S.M.Perego
13/10/2016 Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione S.M.Perego
13/10/2016 Lo scomputo delle perdite può avvenire solo telematicamente S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego

Records 1911 to 1920 of 2397
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Titolo: Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone   Data : 09/01/2017
Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone
Sono state pubblicate dall'Agenzia le bozze del modello per la dichiarazione dei redditi delle società di persone per il periodo d'imposta 2016, unitamente alle relative istruzioni. Il modello perde la denominazione di "modello UNICO", essendo definitivamente accantonato il sistema della dichiarazione unificata, per assumere quella di "modello Redditi".
Tra le principali novità del modello si segnalano:
- l'inserimento del nuovo quadro DI, per l'evidenziazione di somme a credito derivanti da dichiarazioni integrative presentate oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento; il nuovo quadro DI del modello Redditi 2017 SP è finalizzato all'indicazione del maggior credito (o del minore debito d'imposta) derivante da dichiarazioni integrative presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
A seguito della riformulazione dell'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98, il credito può essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, e deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa.;
- l'inserimento, nel quadro RQ, di un'apposita sezione per l'assegnazione e la cessione agevolata di beni ai soci e la trasformazione in società semplice;
- la necessità di indicare, nel quadro RW, i corrispondenti quadri reddituali dove sono dichiarati i proventi derivanti dai beni e dalle attività finanziarie oggetto di monitoraggio nel quadro RW medesimo.
Fonte: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/modelli/modelli+in+bozza - Il Quotidiano del Commercialista del 6.1.2017 - "UNICO 2017 cambia nome e diventa “modello Redditi”" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego