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30/04/2018 On line le indicazioni operative sulla privacy dal CNDCEC e FNC S.M.Perego
30/04/2018 L’assegnazione agevolata di beni ai soci si dichiara nel quadro RQ del modello REDDITI 2018 S.M.Perego
30/04/2018 Nel quadro E del 730_2018 e nel quadro RP REDDITI PF 2018 i nuovi oneri S.M.Perego
30/04/2018 Entro il 4 luglio 2018 si dichiarano alla CCIAA i proprietari effettivi di Spa e Trust S.M.Perego
02/05/2018 Dall’1.7.2018 fatture elettroniche senza reali semplificazioni S.M.Perego
02/05/2018 Il software Gerico 2018 è on line S.M.Perego
02/05/2018 Da 2 maggio è possibile confermare la precompilata ma CAF e intermediari ancora nel limbo S.M.Perego
02/05/2018 Approvati i coefficienti per il 2018 dei fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
22/05/2018 Fatture elettroniche – Novità dal Forum S.M.Perego
03/05/2018 Le spese di vitto e alloggio addebitate ai committenti trovano la deducibilità integrale S.M.Perego

Records 2181 to 2190 of 2397
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Titolo: Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone   Data : 09/01/2017
Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone
Sono state pubblicate dall'Agenzia le bozze del modello per la dichiarazione dei redditi delle società di persone per il periodo d'imposta 2016, unitamente alle relative istruzioni. Il modello perde la denominazione di "modello UNICO", essendo definitivamente accantonato il sistema della dichiarazione unificata, per assumere quella di "modello Redditi".
Tra le principali novità del modello si segnalano:
- l'inserimento del nuovo quadro DI, per l'evidenziazione di somme a credito derivanti da dichiarazioni integrative presentate oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento; il nuovo quadro DI del modello Redditi 2017 SP è finalizzato all'indicazione del maggior credito (o del minore debito d'imposta) derivante da dichiarazioni integrative presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
A seguito della riformulazione dell'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98, il credito può essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, e deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa.;
- l'inserimento, nel quadro RQ, di un'apposita sezione per l'assegnazione e la cessione agevolata di beni ai soci e la trasformazione in società semplice;
- la necessità di indicare, nel quadro RW, i corrispondenti quadri reddituali dove sono dichiarati i proventi derivanti dai beni e dalle attività finanziarie oggetto di monitoraggio nel quadro RW medesimo.
Fonte: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/modelli/modelli+in+bozza - Il Quotidiano del Commercialista del 6.1.2017 - "UNICO 2017 cambia nome e diventa “modello Redditi”" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego