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22/02/2016 Scade il 28.2.2016 l’invio telematico delle spese funebri per la precompilazione dei modelli 730 S.M.Perego
23/02/2016 In arrivo la riduzione dei tassi applicabili ai rimborsi e ai versamenti S.M.Perego
23/02/2016 Scade il 29.02.2016 la trasmissione telematica della comunicazione annuale dei dati IVA S.M.Perego
23/02/2016 Sanzioni ridotte di un terzo con alcuni dubbi applicativi S.M.Perego
24/02/2016 I Comuni non possono avanzare domande di rideterminazione della rendita catastale S.M.Perego
24/02/2016 Il TRUST a favore di disabili S.M.Perego
25/02/2016 La certificazione unica degli autonomi riporta anche le casse previdenziali S.M.Perego
25/02/2016 Il diritto al compenso solo se esiste un conferimento d’incarico S.M.Perego
25/02/2016 Il riclassamento operato dall’Agenzia delle Entrate può essere illegittimo S.M.Perego
25/02/2016 Le migliorie su beni di terzi scontano il maxi ammortamento S.M.Perego

Records 741 to 750 of 2397
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Titolo: Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone   Data : 09/01/2017
Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone
Sono state pubblicate dall'Agenzia le bozze del modello per la dichiarazione dei redditi delle società di persone per il periodo d'imposta 2016, unitamente alle relative istruzioni. Il modello perde la denominazione di "modello UNICO", essendo definitivamente accantonato il sistema della dichiarazione unificata, per assumere quella di "modello Redditi".
Tra le principali novità del modello si segnalano:
- l'inserimento del nuovo quadro DI, per l'evidenziazione di somme a credito derivanti da dichiarazioni integrative presentate oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento; il nuovo quadro DI del modello Redditi 2017 SP è finalizzato all'indicazione del maggior credito (o del minore debito d'imposta) derivante da dichiarazioni integrative presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
A seguito della riformulazione dell'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98, il credito può essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, e deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa.;
- l'inserimento, nel quadro RQ, di un'apposita sezione per l'assegnazione e la cessione agevolata di beni ai soci e la trasformazione in società semplice;
- la necessità di indicare, nel quadro RW, i corrispondenti quadri reddituali dove sono dichiarati i proventi derivanti dai beni e dalle attività finanziarie oggetto di monitoraggio nel quadro RW medesimo.
Fonte: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/modelli/modelli+in+bozza - Il Quotidiano del Commercialista del 6.1.2017 - "UNICO 2017 cambia nome e diventa “modello Redditi”" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego