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Data Titolo Sezione Autore
05/12/2016 Nessun esonero dallo “Spesometro” per i soggetti obbligati alle comunicazioni al sistema TS S.M.Perego
05/12/2016 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) uniforme a livello nazionale S.M.Perego
05/12/2016 Le risposte del M.E.F. del 2.12.2016 sul saldo IMU e TASI 2016 S.M.Perego
05/12/2016 L’Agenzia delle Entrate adegua il sistema di interscambio sulla fatturazione elettronica S.M.Perego
01/12/2016 Le segnalazioni di anomalia agli Studi di Settore 2015 vanno comunicate con il nuovo software S.M.Perego
05/12/2016 Equitalia pubblica un nuovo modello per la definizione dei ruoli S.M.Perego
28/11/2016 IMU sempre in capo al locatario sui leasing immobiliari S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
02/12/2016 Anche agli e-book si applica l’aliquota IVA corrispondente ai libri cartacei S.M.Perego
02/12/2016 Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente S.M.Perego

Records 1791 to 1800 of 2397
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Titolo: Anche il numero di documento attribuito dal fornitore entra nel nuovo spesometro   Data : 10/01/2017
Anche il numero di documento attribuito dal fornitore entra nel nuovo spesometro
Secondo gli Autori, l’introduzione dell’obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all’art. 21 del DL 78/2010 comporta la necessità di un maggior rigore nella tenuta della contabilità IVA.
Sostanzialmente, i dati richiesti ai fini della comunicazione sono quelli risultanti dalle registrazioni effettuate ai fini dell’IVA. Tuttavia, l’art. 25 del DPR 633/72 non richiede, per le fatture passive, la registrazione del numero progressivo attribuito dal fornitore al documento. Tale dato è invece richiesto nella comunicazione. Pertanto, a decorrere dal 2017, è consigliabile annotare anche quest’ultima informazione nel registro acquisti.
Il nuovo obbligo comunicativo impone, inoltre, ai soggetti passivi, di aggiornare i programmi di contabilità IVA e di dotarsi di un software di collegamento tra la contabilità e il servizio telematico dell’Agenzia.
Gli Autori osservano che la contabilità IVA diviene anche il fulcro del regime di determinazione del reddito con il criterio di cassa per le imprese minori, in quanto coloro che intendono evitare alcuni adempimenti, quali l’annotazione delle fatture non pagate nei registri di contabilità semplificata, possono optare per il criterio delle registrazioni IVA ex art. 18 co. 5 del DPR 600/73.
Tuttavia, in questo caso, il rigore della contabilità IVA, accresciuto dall’obbligo di comunicazione delle fatture, renderebbe più difficile, a parere degli Autori, la pianificazione reddituale.
Fonte: Notiziario Eutekne – Il Sole - 24 Ore del 10.1.2017, p. 31 - "Dati Iva, contabilità rigorosa" - Caputo – Tosoni – Il Sole - 24 Ore del 10.1.2017, p. 31 - "L'e-fattura taglia le comunicazioni" - Caputo - Tosoni
Sezione:   Autore : S.M.Perego