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11/03/2016 Per i lavoratori autonomi le ritenute subite sono sempre deducibili S.M.Perego
11/03/2016 Ulteriori risposte sul Reverse charge S.M.Perego
11/03/2016 Il saldo IVA 2015 entro il 16.3.2016 S.M.Perego
11/03/2016 La Voluntary disclouser ai saldi S.M.Perego
11/03/2016 Le nuove dimissioni in vigore dal 12.3.2016 in un video S.M.Perego
11/03/2016 Gli accomandatari di Sas immobiliari esclusi dai versamenti INPS S.M.Perego
03/03/2016 La richiesta di variazione catastale presentata entro il 15.6.2016 ha effetto retroattivo S.M.Perego
14/03/2016 Nessun raddoppio dei termini per accertamenti sull’IRAP S.M.Perego
14/06/2016 Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno S.M.Perego

Records 181 to 190 of 2397
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Titolo: Anche il numero di documento attribuito dal fornitore entra nel nuovo spesometro   Data : 10/01/2017
Anche il numero di documento attribuito dal fornitore entra nel nuovo spesometro
Secondo gli Autori, l’introduzione dell’obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all’art. 21 del DL 78/2010 comporta la necessità di un maggior rigore nella tenuta della contabilità IVA.
Sostanzialmente, i dati richiesti ai fini della comunicazione sono quelli risultanti dalle registrazioni effettuate ai fini dell’IVA. Tuttavia, l’art. 25 del DPR 633/72 non richiede, per le fatture passive, la registrazione del numero progressivo attribuito dal fornitore al documento. Tale dato è invece richiesto nella comunicazione. Pertanto, a decorrere dal 2017, è consigliabile annotare anche quest’ultima informazione nel registro acquisti.
Il nuovo obbligo comunicativo impone, inoltre, ai soggetti passivi, di aggiornare i programmi di contabilità IVA e di dotarsi di un software di collegamento tra la contabilità e il servizio telematico dell’Agenzia.
Gli Autori osservano che la contabilità IVA diviene anche il fulcro del regime di determinazione del reddito con il criterio di cassa per le imprese minori, in quanto coloro che intendono evitare alcuni adempimenti, quali l’annotazione delle fatture non pagate nei registri di contabilità semplificata, possono optare per il criterio delle registrazioni IVA ex art. 18 co. 5 del DPR 600/73.
Tuttavia, in questo caso, il rigore della contabilità IVA, accresciuto dall’obbligo di comunicazione delle fatture, renderebbe più difficile, a parere degli Autori, la pianificazione reddituale.
Fonte: Notiziario Eutekne – Il Sole - 24 Ore del 10.1.2017, p. 31 - "Dati Iva, contabilità rigorosa" - Caputo – Tosoni – Il Sole - 24 Ore del 10.1.2017, p. 31 - "L'e-fattura taglia le comunicazioni" - Caputo - Tosoni
Sezione:   Autore : S.M.Perego