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12/10/2016 INPS On line il nuovo software di controllo UniEmens individuale S.M.Perego
07/10/2016 La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego
07/10/2016 Gli studi associati scontano sempre l’IRAP, anche per il pregresso S.M.Perego
10/10/2016 Solo l’importatore è sanzionabile per l’evasione dell’IVA S.M.Perego
10/10/2016 Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati S.M.Perego
10/10/2016 In vigore dall’8.10.2016 la tracciabilità dei voucher S.M.Perego
10/10/2016 I termini per gli accertamenti scontano scadenze diverse S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
11/10/2016 Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi S.M.Perego

Records 1901 to 1910 of 2397
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Titolo: Anche il numero di documento attribuito dal fornitore entra nel nuovo spesometro   Data : 10/01/2017
Anche il numero di documento attribuito dal fornitore entra nel nuovo spesometro
Secondo gli Autori, l’introduzione dell’obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all’art. 21 del DL 78/2010 comporta la necessità di un maggior rigore nella tenuta della contabilità IVA.
Sostanzialmente, i dati richiesti ai fini della comunicazione sono quelli risultanti dalle registrazioni effettuate ai fini dell’IVA. Tuttavia, l’art. 25 del DPR 633/72 non richiede, per le fatture passive, la registrazione del numero progressivo attribuito dal fornitore al documento. Tale dato è invece richiesto nella comunicazione. Pertanto, a decorrere dal 2017, è consigliabile annotare anche quest’ultima informazione nel registro acquisti.
Il nuovo obbligo comunicativo impone, inoltre, ai soggetti passivi, di aggiornare i programmi di contabilità IVA e di dotarsi di un software di collegamento tra la contabilità e il servizio telematico dell’Agenzia.
Gli Autori osservano che la contabilità IVA diviene anche il fulcro del regime di determinazione del reddito con il criterio di cassa per le imprese minori, in quanto coloro che intendono evitare alcuni adempimenti, quali l’annotazione delle fatture non pagate nei registri di contabilità semplificata, possono optare per il criterio delle registrazioni IVA ex art. 18 co. 5 del DPR 600/73.
Tuttavia, in questo caso, il rigore della contabilità IVA, accresciuto dall’obbligo di comunicazione delle fatture, renderebbe più difficile, a parere degli Autori, la pianificazione reddituale.
Fonte: Notiziario Eutekne – Il Sole - 24 Ore del 10.1.2017, p. 31 - "Dati Iva, contabilità rigorosa" - Caputo – Tosoni – Il Sole - 24 Ore del 10.1.2017, p. 31 - "L'e-fattura taglia le comunicazioni" - Caputo - Tosoni
Sezione:   Autore : S.M.Perego