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29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
29/03/2019 Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente S.M.Perego
29/03/2019 Ridotte le sanzioni per il visto infedele sui modelli 730 S.M.Perego
29/03/2019 Antiriciclaggio dall’UIF le istruzioni per le operazioni in contanti S.M.Perego
05/04/2019 Limitato il ricorso al segreto professionale S.M.Perego
05/04/2019 Al via le nuove tariffe INAIL S.M.Perego
27/03/2019 Prorogati i termini per le comunicazioni FATCA e CRS per il 2018 S.M.Perego
05/04/2019 DL "crescita" in arrivo la proroga dei super-ammortamenti S.M.Perego
27/03/2019 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta S.M.Perego
09/04/2019 INAIL – Pubblicate le istruzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 S.M.Perego

Records 2341 to 2350 of 2397
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Titolo: Anche il numero di documento attribuito dal fornitore entra nel nuovo spesometro   Data : 10/01/2017
Anche il numero di documento attribuito dal fornitore entra nel nuovo spesometro
Secondo gli Autori, l’introduzione dell’obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all’art. 21 del DL 78/2010 comporta la necessità di un maggior rigore nella tenuta della contabilità IVA.
Sostanzialmente, i dati richiesti ai fini della comunicazione sono quelli risultanti dalle registrazioni effettuate ai fini dell’IVA. Tuttavia, l’art. 25 del DPR 633/72 non richiede, per le fatture passive, la registrazione del numero progressivo attribuito dal fornitore al documento. Tale dato è invece richiesto nella comunicazione. Pertanto, a decorrere dal 2017, è consigliabile annotare anche quest’ultima informazione nel registro acquisti.
Il nuovo obbligo comunicativo impone, inoltre, ai soggetti passivi, di aggiornare i programmi di contabilità IVA e di dotarsi di un software di collegamento tra la contabilità e il servizio telematico dell’Agenzia.
Gli Autori osservano che la contabilità IVA diviene anche il fulcro del regime di determinazione del reddito con il criterio di cassa per le imprese minori, in quanto coloro che intendono evitare alcuni adempimenti, quali l’annotazione delle fatture non pagate nei registri di contabilità semplificata, possono optare per il criterio delle registrazioni IVA ex art. 18 co. 5 del DPR 600/73.
Tuttavia, in questo caso, il rigore della contabilità IVA, accresciuto dall’obbligo di comunicazione delle fatture, renderebbe più difficile, a parere degli Autori, la pianificazione reddituale.
Fonte: Notiziario Eutekne – Il Sole - 24 Ore del 10.1.2017, p. 31 - "Dati Iva, contabilità rigorosa" - Caputo – Tosoni – Il Sole - 24 Ore del 10.1.2017, p. 31 - "L'e-fattura taglia le comunicazioni" - Caputo - Tosoni
Sezione:   Autore : S.M.Perego