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Data Titolo Sezione Autore
14/10/2015 Dal 2016 più alta la soglia della deducibilità delle spese di pubblicità e rappresentanza S.M.Perego
14/10/2015 Legittima la convocazione dell’assemblea tramite PEC S.M.Perego
14/10/2015 Cessa il penale per gli intenti elusivi e l’abuso del diritto dal 1.10.2015 S.M.Perego
30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’è riscatto S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
22/09/2015 Dubbia l’iscrizione all’AIRE se la residenza viene trasferita in Paesi a fiscalità privilegiata S.M.Perego
23/09/2015 Qualche novità in tema di riscossione, contenzioso, interpelli, sanzioni penali e amministrative S.M.Perego
23/09/2015 Alcune perplessità sui regimi fiscali agevolati dopo la pubblicazione della Ris. 80/2015 S.M.Perego
23/09/2015 Pubblicato sulla G.U. il DLgs. 14.9.2015 n. 147 S.M.Perego

Records 491 to 500 of 2397
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Titolo: Anche il numero di documento attribuito dal fornitore entra nel nuovo spesometro   Data : 10/01/2017
Anche il numero di documento attribuito dal fornitore entra nel nuovo spesometro
Secondo gli Autori, l’introduzione dell’obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all’art. 21 del DL 78/2010 comporta la necessità di un maggior rigore nella tenuta della contabilità IVA.
Sostanzialmente, i dati richiesti ai fini della comunicazione sono quelli risultanti dalle registrazioni effettuate ai fini dell’IVA. Tuttavia, l’art. 25 del DPR 633/72 non richiede, per le fatture passive, la registrazione del numero progressivo attribuito dal fornitore al documento. Tale dato è invece richiesto nella comunicazione. Pertanto, a decorrere dal 2017, è consigliabile annotare anche quest’ultima informazione nel registro acquisti.
Il nuovo obbligo comunicativo impone, inoltre, ai soggetti passivi, di aggiornare i programmi di contabilità IVA e di dotarsi di un software di collegamento tra la contabilità e il servizio telematico dell’Agenzia.
Gli Autori osservano che la contabilità IVA diviene anche il fulcro del regime di determinazione del reddito con il criterio di cassa per le imprese minori, in quanto coloro che intendono evitare alcuni adempimenti, quali l’annotazione delle fatture non pagate nei registri di contabilità semplificata, possono optare per il criterio delle registrazioni IVA ex art. 18 co. 5 del DPR 600/73.
Tuttavia, in questo caso, il rigore della contabilità IVA, accresciuto dall’obbligo di comunicazione delle fatture, renderebbe più difficile, a parere degli Autori, la pianificazione reddituale.
Fonte: Notiziario Eutekne – Il Sole - 24 Ore del 10.1.2017, p. 31 - "Dati Iva, contabilità rigorosa" - Caputo – Tosoni – Il Sole - 24 Ore del 10.1.2017, p. 31 - "L'e-fattura taglia le comunicazioni" - Caputo - Tosoni
Sezione:   Autore : S.M.Perego