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13/07/2016 Si estende l’utilizzo della PEC nel processo tributario S.M.Perego
13/07/2016 Disponibili, sul sito delle Dogane, i format per la richiesta di rimborso S.M.Perego
13/07/2016 Compensabili i debiti Equitalia con crediti vantati nei confronti della P.A. S.M.Perego
15/07/2016 Permane l’obbligo di polizza assicurativa a carico dei liberi professionisti S.M.Perego
15/07/2016 All’accertamento da redditometro si può opporre la “Voluntary disclosure” S.M.Perego
15/07/2016 Il canone RAI in nuove FAQ S.M.Perego
15/07/2016 Anche le imprese di pulizia accedono ai rimborsi IVA in via prioritaria S.M.Perego
15/07/2016 La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016 S.M.Perego
15/07/2016 Scade il 18.7.2016 il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i soggetti esclusi da studi di settore S.M.Perego
15/07/2016 L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono S.M.Perego

Records 1711 to 1720 of 2397
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Titolo: Le principali novità nel nuovo modello “Redditi SP”   Data : 11/01/2017
Le principali novità nel nuovo modello “Redditi SP”
Il modello Redditi SP 2017, in bozza, recepisce, tra l’altro, le novità concernenti le assegnazioni/cessioni e trasformazioni agevolate, nonché l’agevolazione ACE.
Nello specifico, le snc e le sas che hanno assegnato o ceduto ai soci gli immobili e i beni mobili registrati (tutti non strumentali per destinazione) ovvero si sono trasformate in società semplici, beneficiando delle relative agevolazioni, devono riportare i dati nella nuova sezione XXII nel modello Redditi SP 2017. Al riguardo, le istruzioni al modello Redditi SP 2017 confermano che l’opzione si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva.
L’Autore evidenzia che, in caso di mancanza di base imponibile, il valore normale dei beni immobili va riportato cumulativamente (non per singolo bene) nella colonna 1 del rigo RQ82 (RQ83 per i beni mobili registrati), il relativo costo fiscalmente riconosciuto nella colonna 2 e la loro differenza nella colonna 3. Questo importo va riportato anche se di valore negativo. L’imposta sostitutiva complessivamente dovuta va indicata nel rigo RQ84, mentre i calcoli per affrancare le riserve in sospensione d’imposta (13%) vanno inseriti nel rigo RQ85.
Per ciò che concerne l’ACE, dal 2016, per le snc e le sas (oltre che per le ditte individuali) in contabilità ordinaria, si applicano, secondo quanto previsto dalla L. 232/2016, le regole previste per i soggetti IRES, con la conseguenza che la base imponibile su cui applicare la percentuale del 4,75% (2,3% per il 2017 e 2,7% dal 2018) è costituita dalla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31.12.2015. Dal 2016 in poi, per i soggetti IRPEF, rileverà anche la differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12.2010, in qualunque modo conseguita.
Fonte: Notiziario Eutekne – Il Sole - 24 Ore del 11.1.2017, p. 32 - "Stretta Ace nel modello Redditi SP" - De Stefani
Sezione:   Autore : S.M.Perego