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Data Titolo Sezione Autore
12/12/2016 Potenziate le detrazioni IRPEF/IRES per le parti comuni condominiali nel 2017 S.M.Perego
18/04/2016 Precompilata ma non per tutti S.M.Perego
13/01/2016 Predisposti i modelli F24 di artigiani e commercianti dall’INPS S.M.Perego
23/03/2016 Predisposto il manuale per il deposito del bilancio 2015 S.M.Perego
13/06/2017 Premi di produttività soggetti alla verifica nel 730 S.M.Perego
05/02/2016 Prestazioni di lavoro occasionale e accessorio – NASpI - Messaggio INPS 4.2.2016 n. 494 S.M.Perego
14/03/2016 Previste maggiori tutele INPS per gli iscritti alla gestione separata S.M.Perego
20/04/2016 Previste modifiche al patrimonio netto S.M.Perego
27/03/2018 Previsti i primi adempimenti sulla fatturazione elettronica B&C S.M.Perego
11/11/2016 Previsto un aumento a 30.000 euro della soglia per il visto di conformità S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Le principali novità nel nuovo modello “Redditi SP”   Data : 11/01/2017
Le principali novità nel nuovo modello “Redditi SP”
Il modello Redditi SP 2017, in bozza, recepisce, tra l’altro, le novità concernenti le assegnazioni/cessioni e trasformazioni agevolate, nonché l’agevolazione ACE.
Nello specifico, le snc e le sas che hanno assegnato o ceduto ai soci gli immobili e i beni mobili registrati (tutti non strumentali per destinazione) ovvero si sono trasformate in società semplici, beneficiando delle relative agevolazioni, devono riportare i dati nella nuova sezione XXII nel modello Redditi SP 2017. Al riguardo, le istruzioni al modello Redditi SP 2017 confermano che l’opzione si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva.
L’Autore evidenzia che, in caso di mancanza di base imponibile, il valore normale dei beni immobili va riportato cumulativamente (non per singolo bene) nella colonna 1 del rigo RQ82 (RQ83 per i beni mobili registrati), il relativo costo fiscalmente riconosciuto nella colonna 2 e la loro differenza nella colonna 3. Questo importo va riportato anche se di valore negativo. L’imposta sostitutiva complessivamente dovuta va indicata nel rigo RQ84, mentre i calcoli per affrancare le riserve in sospensione d’imposta (13%) vanno inseriti nel rigo RQ85.
Per ciò che concerne l’ACE, dal 2016, per le snc e le sas (oltre che per le ditte individuali) in contabilità ordinaria, si applicano, secondo quanto previsto dalla L. 232/2016, le regole previste per i soggetti IRES, con la conseguenza che la base imponibile su cui applicare la percentuale del 4,75% (2,3% per il 2017 e 2,7% dal 2018) è costituita dalla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31.12.2015. Dal 2016 in poi, per i soggetti IRPEF, rileverà anche la differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12.2010, in qualunque modo conseguita.
Fonte: Notiziario Eutekne – Il Sole - 24 Ore del 11.1.2017, p. 32 - "Stretta Ace nel modello Redditi SP" - De Stefani
Sezione:   Autore : S.M.Perego