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Data Titolo Sezione Autore
21/12/2017 Dall’1.1.2018 nuova fattura elettronica per l’acquisto di farmaci S.M.Perego
11/12/2017 Dall’1.1.2018 obbligatorio il reclamo-mediazione sino a 50 mila euro S.M.Perego
21/12/2018 Dall’1.1.2019 abolita la scheda carburanti S.M.Perego
28/06/2016 Dall’1.1.2019 i buoni di acquisto (voucher) saranno soggetti ad una nuova disciplina S.M.Perego
21/04/2016 Dall’1.5.2016 entra in vigore in Nuovo Codice doganale S.M.Perego
26/01/2016 Dall’1.6.2016 la cartella di pagamento si notifica tramite PEC S.M.Perego
03/06/2016 Dall’1.6.2016 nuovo modello ISEE S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
06/04/2017 Dall’1.7.2017 le notifiche dell’Agenzia delle Entrate tramite pec S.M.Perego
26/04/2017 Dall’1.7.2017 lo split payment si estende riducendo le compensazioni IVA S.M.Perego

Records 491 to 500 of 2397
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Titolo: Le principali novità nel nuovo modello “Redditi SP”   Data : 11/01/2017
Le principali novità nel nuovo modello “Redditi SP”
Il modello Redditi SP 2017, in bozza, recepisce, tra l’altro, le novità concernenti le assegnazioni/cessioni e trasformazioni agevolate, nonché l’agevolazione ACE.
Nello specifico, le snc e le sas che hanno assegnato o ceduto ai soci gli immobili e i beni mobili registrati (tutti non strumentali per destinazione) ovvero si sono trasformate in società semplici, beneficiando delle relative agevolazioni, devono riportare i dati nella nuova sezione XXII nel modello Redditi SP 2017. Al riguardo, le istruzioni al modello Redditi SP 2017 confermano che l’opzione si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva.
L’Autore evidenzia che, in caso di mancanza di base imponibile, il valore normale dei beni immobili va riportato cumulativamente (non per singolo bene) nella colonna 1 del rigo RQ82 (RQ83 per i beni mobili registrati), il relativo costo fiscalmente riconosciuto nella colonna 2 e la loro differenza nella colonna 3. Questo importo va riportato anche se di valore negativo. L’imposta sostitutiva complessivamente dovuta va indicata nel rigo RQ84, mentre i calcoli per affrancare le riserve in sospensione d’imposta (13%) vanno inseriti nel rigo RQ85.
Per ciò che concerne l’ACE, dal 2016, per le snc e le sas (oltre che per le ditte individuali) in contabilità ordinaria, si applicano, secondo quanto previsto dalla L. 232/2016, le regole previste per i soggetti IRES, con la conseguenza che la base imponibile su cui applicare la percentuale del 4,75% (2,3% per il 2017 e 2,7% dal 2018) è costituita dalla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31.12.2015. Dal 2016 in poi, per i soggetti IRPEF, rileverà anche la differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12.2010, in qualunque modo conseguita.
Fonte: Notiziario Eutekne – Il Sole - 24 Ore del 11.1.2017, p. 32 - "Stretta Ace nel modello Redditi SP" - De Stefani
Sezione:   Autore : S.M.Perego