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31/03/2016 L’INPS diffonde le istruzioni operative per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016 S.M.Perego
31/03/2016 Pronte le disposizioni attuative sull’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività S.M.Perego
31/03/2016 Implementati i dati inseriti nella dichiarazione precompilata S.M.Perego
31/03/2016 Con l’opzione per il regime speciale dei lavoratori "impatriati" al via lo sconto del 30% S.M.Perego
01/04/2016 Approvati i correttivi anticrisi 2015 per gli Studi di Settore S.M.Perego
01/04/2016 Disponibili chiarimenti sulle detrazioni per l’acquisto di arredi per l’abitazione S.M.Perego
01/04/2016 Dal 1° aprile aperte le iscrizioni per il 5‰ per l’anno 2016 S.M.Perego
24/03/2016 Dal 2 maggio possibile presentare le istanze per la “Nuova Sabatini-ter” S.M.Perego
28/04/2016 Altri chiarimenti ufficiali sul credito d'imposta per l'acquisto di strumenti musicali S.M.Perego
11/04/2016 Prorogata ulteriormente la presentazione telematica dello "Spesometro" S.M.Perego

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Titolo: Le principali novità nel nuovo modello “Redditi SP”   Data : 11/01/2017
Le principali novità nel nuovo modello “Redditi SP”
Il modello Redditi SP 2017, in bozza, recepisce, tra l’altro, le novità concernenti le assegnazioni/cessioni e trasformazioni agevolate, nonché l’agevolazione ACE.
Nello specifico, le snc e le sas che hanno assegnato o ceduto ai soci gli immobili e i beni mobili registrati (tutti non strumentali per destinazione) ovvero si sono trasformate in società semplici, beneficiando delle relative agevolazioni, devono riportare i dati nella nuova sezione XXII nel modello Redditi SP 2017. Al riguardo, le istruzioni al modello Redditi SP 2017 confermano che l’opzione si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva.
L’Autore evidenzia che, in caso di mancanza di base imponibile, il valore normale dei beni immobili va riportato cumulativamente (non per singolo bene) nella colonna 1 del rigo RQ82 (RQ83 per i beni mobili registrati), il relativo costo fiscalmente riconosciuto nella colonna 2 e la loro differenza nella colonna 3. Questo importo va riportato anche se di valore negativo. L’imposta sostitutiva complessivamente dovuta va indicata nel rigo RQ84, mentre i calcoli per affrancare le riserve in sospensione d’imposta (13%) vanno inseriti nel rigo RQ85.
Per ciò che concerne l’ACE, dal 2016, per le snc e le sas (oltre che per le ditte individuali) in contabilità ordinaria, si applicano, secondo quanto previsto dalla L. 232/2016, le regole previste per i soggetti IRES, con la conseguenza che la base imponibile su cui applicare la percentuale del 4,75% (2,3% per il 2017 e 2,7% dal 2018) è costituita dalla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31.12.2015. Dal 2016 in poi, per i soggetti IRPEF, rileverà anche la differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12.2010, in qualunque modo conseguita.
Fonte: Notiziario Eutekne – Il Sole - 24 Ore del 11.1.2017, p. 32 - "Stretta Ace nel modello Redditi SP" - De Stefani
Sezione:   Autore : S.M.Perego