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Data Titolo Sezione Autore
19/10/2015 Esclusi da IRAP i produttori agricoli S.M.Perego
02/11/2016 Esclusi dagli obblighi previsti dal DL 193/2016 i minimi ed i forfetari S.M.Perego
20/05/2016 Esclusi dall’IRAP i medici di base in regime di convenzione S.M.Perego
09/12/2016 Esclusi dalla TASI i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale S.M.Perego
20/06/2016 Esclusi dalle agevolazioni gli immobili sottoposti a "prescrizioni di tutela indiretta" S.M.Perego
07/04/2017 Esclusi dallo spesometro i Commercianti al minuto e le agenzie di viaggi per gli importi inferiori a 3600 euro S.M.Perego
04/10/2016 Esclusione automatica dal VIES in assenza di invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
27/10/2015 Esclusioni da IMU non per tutti S.M.Perego
21/04/2016 Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto S.M.Perego
27/12/2018 Esente da bollo e registro la scrittura di riduzione del canone di affitto S.M.Perego

Records 681 to 690 of 2397
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Titolo: Le principali novità nel nuovo modello “Redditi SP”   Data : 11/01/2017
Le principali novità nel nuovo modello “Redditi SP”
Il modello Redditi SP 2017, in bozza, recepisce, tra l’altro, le novità concernenti le assegnazioni/cessioni e trasformazioni agevolate, nonché l’agevolazione ACE.
Nello specifico, le snc e le sas che hanno assegnato o ceduto ai soci gli immobili e i beni mobili registrati (tutti non strumentali per destinazione) ovvero si sono trasformate in società semplici, beneficiando delle relative agevolazioni, devono riportare i dati nella nuova sezione XXII nel modello Redditi SP 2017. Al riguardo, le istruzioni al modello Redditi SP 2017 confermano che l’opzione si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva.
L’Autore evidenzia che, in caso di mancanza di base imponibile, il valore normale dei beni immobili va riportato cumulativamente (non per singolo bene) nella colonna 1 del rigo RQ82 (RQ83 per i beni mobili registrati), il relativo costo fiscalmente riconosciuto nella colonna 2 e la loro differenza nella colonna 3. Questo importo va riportato anche se di valore negativo. L’imposta sostitutiva complessivamente dovuta va indicata nel rigo RQ84, mentre i calcoli per affrancare le riserve in sospensione d’imposta (13%) vanno inseriti nel rigo RQ85.
Per ciò che concerne l’ACE, dal 2016, per le snc e le sas (oltre che per le ditte individuali) in contabilità ordinaria, si applicano, secondo quanto previsto dalla L. 232/2016, le regole previste per i soggetti IRES, con la conseguenza che la base imponibile su cui applicare la percentuale del 4,75% (2,3% per il 2017 e 2,7% dal 2018) è costituita dalla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31.12.2015. Dal 2016 in poi, per i soggetti IRPEF, rileverà anche la differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12.2010, in qualunque modo conseguita.
Fonte: Notiziario Eutekne – Il Sole - 24 Ore del 11.1.2017, p. 32 - "Stretta Ace nel modello Redditi SP" - De Stefani
Sezione:   Autore : S.M.Perego