Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
17/03/2017 Legittimo il limite di 700 mila euro per la compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
13/03/2017 Istituito il codice tributo per le sanzioni sulla cedolare secca S.M.Perego
31/03/2017 INPS – Pubblicate le modalità di erogazione dei c.d. “voucher baby sitting” e del “contributo asili nido” S.M.Perego
14/03/2017 Sequestro e confisca per equivalente esteso anche alle polizze vita S.M.Perego
14/03/2017 Ulteriori chiarimenti sulla c.d. residenza fiscale persone fisiche S.M.Perego
14/03/2017 Fissati i limiti di detrazione per le tasse e contributi di iscrizione alle università non statali S.M.Perego
14/03/2017 Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato S.M.Perego
15/03/2017 Il criterio di valutazione dell’avviamento va sempre in nota integrativa S.M.Perego
15/03/2017 Richiesta una proroga per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
15/03/2017 Iva detraibile al 50% per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sino al 31.12.2017 S.M.Perego

Records 1091 to 1100 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Il nuovo regime di cassa per i semplificati soggetto al calcolo della convenienza   Data : 11/01/2017
Il nuovo regime di cassa per i semplificati soggetto al calcolo della convenienza
A seguito delle modifiche apportate dalla L. 232/2016 (c.d. legge di bilancio 2017), i contribuenti in contabilità semplificata devono scegliere se:
- continuare ad applicare tale regime (in tal caso applicando automaticamente le nuove regole in materia di determinazione del reddito e di tenuta della contabilità);
- oppure optare per il passaggio alla contabilità ordinaria (opzione consigliabile - a parere dell'Autore - in presenza di ricavi di una certa entità e di un'organizzazione contabile complessa).
Nell'effettuare tale scelta bisogna considerare che le rimanenze finali risultanti al 31.12.2016 dovranno essere dedotte interamente nel primo esercizio di applicazione delle nuove regole, con probabile produzione di una perdita fiscale compensabile ai sensi dell'art. 56 co. 2 del TUIR.
Volendo continuare a permanere in contabilità semplificata, si presenta un'ulteriore scelta da effettuare, ossia se:
- determinare il reddito e tenere la contabilità secondo il principio di cassa (che necessita il controllo delle date di incassi e pagamenti);
- oppure adottare l'opzione triennale che consente di presumere coincidenti le date di incassi e pagamenti con quelle di annotazione sui registri IVA.
Fonte: Notiziario Eutekne – Italia Oggi del 11.1.2017, p. 31 - "Regime di cassa sotto la lente" - Poggiani
Sezione:   Autore : S.M.Perego