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17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
17/10/2016 Come contabilizzare la fidejussione S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
18/10/2016 In arrivo la possibilità di consultare le vendite immobiliari sul sito dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
18/10/2016 Il risarcimento del danno extracontrattuale resta escluso da IVA S.M.Perego
18/10/2016 Due differenti uffici doganali competenti per il rilascio delle autorizzazioni per i regimi speciali S.M.Perego
18/10/2016 Entro il 31.10.2016 la comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti S.M.Perego
18/10/2016 In G.U. le regole sul credito per le bonifiche da amianto S.M.Perego
19/10/2016 Le istanze sui crediti d'imposta per l'e-commerce di prodotti agricoli si presentano dal 20.2.2017 S.M.Perego
19/10/2016 Approvati i modelli di voluntary disclouser con la Città del Vaticano S.M.Perego

Records 1331 to 1340 of 2397
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Titolo: Il nuovo regime di cassa per i semplificati soggetto al calcolo della convenienza   Data : 11/01/2017
Il nuovo regime di cassa per i semplificati soggetto al calcolo della convenienza
A seguito delle modifiche apportate dalla L. 232/2016 (c.d. legge di bilancio 2017), i contribuenti in contabilità semplificata devono scegliere se:
- continuare ad applicare tale regime (in tal caso applicando automaticamente le nuove regole in materia di determinazione del reddito e di tenuta della contabilità);
- oppure optare per il passaggio alla contabilità ordinaria (opzione consigliabile - a parere dell'Autore - in presenza di ricavi di una certa entità e di un'organizzazione contabile complessa).
Nell'effettuare tale scelta bisogna considerare che le rimanenze finali risultanti al 31.12.2016 dovranno essere dedotte interamente nel primo esercizio di applicazione delle nuove regole, con probabile produzione di una perdita fiscale compensabile ai sensi dell'art. 56 co. 2 del TUIR.
Volendo continuare a permanere in contabilità semplificata, si presenta un'ulteriore scelta da effettuare, ossia se:
- determinare il reddito e tenere la contabilità secondo il principio di cassa (che necessita il controllo delle date di incassi e pagamenti);
- oppure adottare l'opzione triennale che consente di presumere coincidenti le date di incassi e pagamenti con quelle di annotazione sui registri IVA.
Fonte: Notiziario Eutekne – Italia Oggi del 11.1.2017, p. 31 - "Regime di cassa sotto la lente" - Poggiani
Sezione:   Autore : S.M.Perego