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Data Titolo Sezione Autore
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
03/10/2016 Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale S.M.Perego
03/10/2016 L’incentivo del conto termico vale anche per l’acquisto di stufe S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
21/04/2017 Nuova tassonomia integrata per il deposito dei bilanci S.M.Perego
03/10/2016 Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime S.M.Perego
09/03/2017 La rottamazione dei ruoli regionali lede l’autonomia tributaria delle Regioni S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
04/10/2016 Esclusione automatica dal VIES in assenza di invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
04/10/2016 Sconta sempre la riduzione al 50% da ICI e IMU l’immobile inagibile e inabitabile S.M.Perego

Records 1591 to 1600 of 2397
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Titolo: Il nuovo regime di cassa per i semplificati soggetto al calcolo della convenienza   Data : 11/01/2017
Il nuovo regime di cassa per i semplificati soggetto al calcolo della convenienza
A seguito delle modifiche apportate dalla L. 232/2016 (c.d. legge di bilancio 2017), i contribuenti in contabilità semplificata devono scegliere se:
- continuare ad applicare tale regime (in tal caso applicando automaticamente le nuove regole in materia di determinazione del reddito e di tenuta della contabilità);
- oppure optare per il passaggio alla contabilità ordinaria (opzione consigliabile - a parere dell'Autore - in presenza di ricavi di una certa entità e di un'organizzazione contabile complessa).
Nell'effettuare tale scelta bisogna considerare che le rimanenze finali risultanti al 31.12.2016 dovranno essere dedotte interamente nel primo esercizio di applicazione delle nuove regole, con probabile produzione di una perdita fiscale compensabile ai sensi dell'art. 56 co. 2 del TUIR.
Volendo continuare a permanere in contabilità semplificata, si presenta un'ulteriore scelta da effettuare, ossia se:
- determinare il reddito e tenere la contabilità secondo il principio di cassa (che necessita il controllo delle date di incassi e pagamenti);
- oppure adottare l'opzione triennale che consente di presumere coincidenti le date di incassi e pagamenti con quelle di annotazione sui registri IVA.
Fonte: Notiziario Eutekne – Italia Oggi del 11.1.2017, p. 31 - "Regime di cassa sotto la lente" - Poggiani
Sezione:   Autore : S.M.Perego