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Data Titolo Sezione Autore
17/09/2018 Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni per le spese sanitarie S.M.Perego
20/10/2015 Nuova IMU nel 2016 per i macchinari imbullonati a terra S.M.Perego
14/12/2017 Nuova lettera d'incarico professionale per gli adempimenti in materia di lavoro S.M.Perego
02/03/2017 Nuova modifica alle istruzione del Mod. 730/2017 S.M.Perego
20/04/2018 Nuova Privacy in vigore dal 25.5.2018 S.M.Perego
04/08/2016 Nuova riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti alla data dell’1.7.2016 S.M.Perego
27/12/2018 Nuova riapertura dei termini per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni S.M.Perego
24/07/2019 Nuova Sabatini – modificata l’erogazione del contributo S.M.Perego
27/12/2016 Nuova soglia per la determinazione del reddito in regime forfetario per le associazioni sportive S.M.Perego
03/05/2017 Nuova stretta alle compensazioni estesa a tutti i tributi S.M.Perego

Records 1681 to 1690 of 2397
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Titolo: Il nuovo regime di cassa per i semplificati soggetto al calcolo della convenienza   Data : 11/01/2017
Il nuovo regime di cassa per i semplificati soggetto al calcolo della convenienza
A seguito delle modifiche apportate dalla L. 232/2016 (c.d. legge di bilancio 2017), i contribuenti in contabilità semplificata devono scegliere se:
- continuare ad applicare tale regime (in tal caso applicando automaticamente le nuove regole in materia di determinazione del reddito e di tenuta della contabilità);
- oppure optare per il passaggio alla contabilità ordinaria (opzione consigliabile - a parere dell'Autore - in presenza di ricavi di una certa entità e di un'organizzazione contabile complessa).
Nell'effettuare tale scelta bisogna considerare che le rimanenze finali risultanti al 31.12.2016 dovranno essere dedotte interamente nel primo esercizio di applicazione delle nuove regole, con probabile produzione di una perdita fiscale compensabile ai sensi dell'art. 56 co. 2 del TUIR.
Volendo continuare a permanere in contabilità semplificata, si presenta un'ulteriore scelta da effettuare, ossia se:
- determinare il reddito e tenere la contabilità secondo il principio di cassa (che necessita il controllo delle date di incassi e pagamenti);
- oppure adottare l'opzione triennale che consente di presumere coincidenti le date di incassi e pagamenti con quelle di annotazione sui registri IVA.
Fonte: Notiziario Eutekne – Italia Oggi del 11.1.2017, p. 31 - "Regime di cassa sotto la lente" - Poggiani
Sezione:   Autore : S.M.Perego