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24/03/2016 Dal 2 maggio possibile presentare le istanze per la “Nuova Sabatini-ter” S.M.Perego
25/03/2016 Disponibile il modello per dichiarare l’assenza di un apparecchio TV S.M.Perego
25/03/2016 Prorogata la presentazione del quadro BL dello Spesometro - Scade il 20.9.2016 S.M.Perego
29/03/2016 Disponibili i codici tributo per l’F24 per la dichiarazione di successione S.M.Perego
30/03/2016 Anche l’Unico PF diventa Precompilato S.M.Perego
30/03/2016 Accertamenti ai CAF da parte del Garante della privacy nel 2016 S.M.Perego
30/03/2016 INPS – Disponibili le istruzioni per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016 S.M.Perego
30/03/2016 Trattamenti concessi in deroga alla disciplina generale - Circ. INPS S.M.Perego
31/03/2016 L’INPS diffonde le istruzioni operative per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016 S.M.Perego
31/03/2016 Pronte le disposizioni attuative sull’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività S.M.Perego

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Titolo: Il nuovo regime di cassa per i semplificati soggetto al calcolo della convenienza   Data : 11/01/2017
Il nuovo regime di cassa per i semplificati soggetto al calcolo della convenienza
A seguito delle modifiche apportate dalla L. 232/2016 (c.d. legge di bilancio 2017), i contribuenti in contabilità semplificata devono scegliere se:
- continuare ad applicare tale regime (in tal caso applicando automaticamente le nuove regole in materia di determinazione del reddito e di tenuta della contabilità);
- oppure optare per il passaggio alla contabilità ordinaria (opzione consigliabile - a parere dell'Autore - in presenza di ricavi di una certa entità e di un'organizzazione contabile complessa).
Nell'effettuare tale scelta bisogna considerare che le rimanenze finali risultanti al 31.12.2016 dovranno essere dedotte interamente nel primo esercizio di applicazione delle nuove regole, con probabile produzione di una perdita fiscale compensabile ai sensi dell'art. 56 co. 2 del TUIR.
Volendo continuare a permanere in contabilità semplificata, si presenta un'ulteriore scelta da effettuare, ossia se:
- determinare il reddito e tenere la contabilità secondo il principio di cassa (che necessita il controllo delle date di incassi e pagamenti);
- oppure adottare l'opzione triennale che consente di presumere coincidenti le date di incassi e pagamenti con quelle di annotazione sui registri IVA.
Fonte: Notiziario Eutekne – Italia Oggi del 11.1.2017, p. 31 - "Regime di cassa sotto la lente" - Poggiani
Sezione:   Autore : S.M.Perego