Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
05/04/2016 La rivalutazione dei terreni obbliga al ricalcolo dell’acconto S.M.Perego
05/04/2016 L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
06/04/2016 Anche per le associazioni sportive rileva il principio di cassa S.M.Perego
01/04/2016 Dal 1° aprile l’imposta di successione si paga con il modello F24 S.M.Perego
06/04/2016 La divisione ereditaria sconta il prezzo valore S.M.Perego
01/04/2016 Il canone RAI applicato all’utenza elettrica si può non pagare S.M.Perego
07/04/2016 Chiarimenti sulla Patent box S.M.Perego
07/04/2016 Probabile proroga per il modello 730/2016 S.M.Perego
07/04/2016 Nuovo “Desktop telematico” oneri e dolori S.M.Perego
07/04/2016 Spesometro al rinvio S.M.Perego

Records 11 to 20 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA   Data : 12/01/2017
Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA
Con le modifiche apportate dal DL 193/2016 all'art. 38-bis co. 3 e 4 del DPR 633/72, è stato innalzato a 30.000 euro il limite al di sotto del quale le istanze di rimborso del credito IVA annuale e trimestrale possono essere presentate senza specifiche formalità (oltre all'esposizione sulla dichiarazione o sul modello TR) da parte del soggetto richiedente.
Al di sopra della soglia di 30.000 euro rimane, invece, necessario, ai fini del rimborso, apporre il visto di conformità e rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (per la generalità dei soggetti passivi IVA) ovvero prestare garanzia patrimoniale in favore dell'Amministrazione finanziaria (per i soggetti che vertono in una delle condizioni di "rischio fiscale" individuate dall'art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72).
Per quanto concerne il credito annuale, tuttavia, l'ammontare di 30.000 euro richiesto per l'apposizione del visto di conformità (o per la prestazione di garanzia) differisce dalla soglia di 15.000 euro al di sopra della quale è necessario il visto per l'utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale ex art. 10 del DL 78/2009.
Dovranno, quindi, essere considerate distintamente, ai fini del visto di conformità, la quota parte di credito IVA che verrà richiesta a rimborso rispetto a quella da utilizzare in compensazione, considerato che, secondo quanto indicato con circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 32, le due soglie operano separatamente l'una dall'altra.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.1.2017 - "Visto di conformità con soglie differenti per il credito IVA" - Greco - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego