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21/12/2015 Nell’autoliquidazione INAIL compare la riduzione dei premi S.M.Perego
09/11/2015 Nella cessione immobiliare prevale il prezzo valore S.M.Perego
01/02/2016 Nella CU anche il codice fiscale del coniuge non a carico S.M.Perego
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15/02/2016 Nella dichiarazione Iva 2016 lo Split payment S.M.Perego
31/01/2017 Nella dichiarazione IVA le istruzioni per il recupero del credito da integrativa a favore S.M.Perego
26/10/2016 Nella finanziaria 2017 il super ammortamento al 250% - Conviene aspettare? S.M.Perego
27/10/2016 Nella finanziaria 2017 un iper-ammortamento nascosto negli allegati S.M.Perego
15/01/2019 Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018 S.M.Perego

Records 1561 to 1570 of 2397
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Titolo: Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA   Data : 12/01/2017
Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA
Con le modifiche apportate dal DL 193/2016 all'art. 38-bis co. 3 e 4 del DPR 633/72, è stato innalzato a 30.000 euro il limite al di sotto del quale le istanze di rimborso del credito IVA annuale e trimestrale possono essere presentate senza specifiche formalità (oltre all'esposizione sulla dichiarazione o sul modello TR) da parte del soggetto richiedente.
Al di sopra della soglia di 30.000 euro rimane, invece, necessario, ai fini del rimborso, apporre il visto di conformità e rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (per la generalità dei soggetti passivi IVA) ovvero prestare garanzia patrimoniale in favore dell'Amministrazione finanziaria (per i soggetti che vertono in una delle condizioni di "rischio fiscale" individuate dall'art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72).
Per quanto concerne il credito annuale, tuttavia, l'ammontare di 30.000 euro richiesto per l'apposizione del visto di conformità (o per la prestazione di garanzia) differisce dalla soglia di 15.000 euro al di sopra della quale è necessario il visto per l'utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale ex art. 10 del DL 78/2009.
Dovranno, quindi, essere considerate distintamente, ai fini del visto di conformità, la quota parte di credito IVA che verrà richiesta a rimborso rispetto a quella da utilizzare in compensazione, considerato che, secondo quanto indicato con circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 32, le due soglie operano separatamente l'una dall'altra.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.1.2017 - "Visto di conformità con soglie differenti per il credito IVA" - Greco - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego