Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
20/12/2016 La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa S.M.Perego
20/12/2016 Scade il 31.12.2016 il pagamento elettronico degli iscritti al Registro dei revisori legali S.M.Perego
22/12/2016 Dall’1.1.2017 occorre adeguare i registri contabili dei semplificati al regime di cassa S.M.Perego
20/12/2016 Istituito il codice tributo per lo school bonus in vigore dall’1.1.2017 S.M.Perego
23/12/2016 Accessibile il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme S.M.Perego
19/12/2016 Il diritto camerale annuale per il 2017 si riduce al 50% S.M.Perego
19/12/2016 On line la nuova bozza del modello di adesione alla voluntary disclosure S.M.Perego
19/12/2016 Equitalia salva la rottamazione delle rate scadenti dall'1.10.2016 al 31.12.2016 S.M.Perego
16/12/2016 Ulteriormente semplificata la richiesta del DURC on line S.M.Perego
16/12/2016 Nel 2017 si estende a tutta Italia il processo tributario telematico S.M.Perego

Records 1841 to 1850 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA   Data : 12/01/2017
Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA
Con le modifiche apportate dal DL 193/2016 all'art. 38-bis co. 3 e 4 del DPR 633/72, è stato innalzato a 30.000 euro il limite al di sotto del quale le istanze di rimborso del credito IVA annuale e trimestrale possono essere presentate senza specifiche formalità (oltre all'esposizione sulla dichiarazione o sul modello TR) da parte del soggetto richiedente.
Al di sopra della soglia di 30.000 euro rimane, invece, necessario, ai fini del rimborso, apporre il visto di conformità e rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (per la generalità dei soggetti passivi IVA) ovvero prestare garanzia patrimoniale in favore dell'Amministrazione finanziaria (per i soggetti che vertono in una delle condizioni di "rischio fiscale" individuate dall'art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72).
Per quanto concerne il credito annuale, tuttavia, l'ammontare di 30.000 euro richiesto per l'apposizione del visto di conformità (o per la prestazione di garanzia) differisce dalla soglia di 15.000 euro al di sopra della quale è necessario il visto per l'utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale ex art. 10 del DL 78/2009.
Dovranno, quindi, essere considerate distintamente, ai fini del visto di conformità, la quota parte di credito IVA che verrà richiesta a rimborso rispetto a quella da utilizzare in compensazione, considerato che, secondo quanto indicato con circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 32, le due soglie operano separatamente l'una dall'altra.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.1.2017 - "Visto di conformità con soglie differenti per il credito IVA" - Greco - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego