Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
21/07/2015 Sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
05/09/2016 Sospesi gli adempimenti tributari per i soggetti colpiti dal sisma del 24.8.2016 S.M.Perego
12/01/2010 Sotware compilazione agevolazione 55% news S.M.Perego
08/03/2017 Spese compensate di giudizio se si richiede la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
25/05/2010 Spese di vitto e alloggio news S.M.Perego
22/12/2014 Spese di vitto e alloggio - Circolare Confindustria news S.M.Perego
02/01/2015 Spese di vitto e alloggio dei professionisti news S.M.Perego
18/06/2015 Spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento a strutture sportive per i ragazzi di etą compresa tra 5 e 18 anni S.M.Perego
05/03/2015 SPESOMETRO 2015 - Trasmissione telematica news S.M.Perego
07/04/2016 Spesometro al rinvio S.M.Perego

Records 2271 to 2280 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Differenti soglie per il visto di conformitą ai fini IVA   Data : 12/01/2017
Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA
Con le modifiche apportate dal DL 193/2016 all'art. 38-bis co. 3 e 4 del DPR 633/72, è stato innalzato a 30.000 euro il limite al di sotto del quale le istanze di rimborso del credito IVA annuale e trimestrale possono essere presentate senza specifiche formalità (oltre all'esposizione sulla dichiarazione o sul modello TR) da parte del soggetto richiedente.
Al di sopra della soglia di 30.000 euro rimane, invece, necessario, ai fini del rimborso, apporre il visto di conformità e rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (per la generalità dei soggetti passivi IVA) ovvero prestare garanzia patrimoniale in favore dell'Amministrazione finanziaria (per i soggetti che vertono in una delle condizioni di "rischio fiscale" individuate dall'art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72).
Per quanto concerne il credito annuale, tuttavia, l'ammontare di 30.000 euro richiesto per l'apposizione del visto di conformità (o per la prestazione di garanzia) differisce dalla soglia di 15.000 euro al di sopra della quale è necessario il visto per l'utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale ex art. 10 del DL 78/2009.
Dovranno, quindi, essere considerate distintamente, ai fini del visto di conformità, la quota parte di credito IVA che verrà richiesta a rimborso rispetto a quella da utilizzare in compensazione, considerato che, secondo quanto indicato con circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 32, le due soglie operano separatamente l'una dall'altra.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.1.2017 - "Visto di conformità con soglie differenti per il credito IVA" - Greco - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego