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12/11/2015 Non di comodo le societā con immobili inagibili S.M.Perego
12/11/2015 Ammesse al consolidato le societā non residenti S.M.Perego
12/11/2015 Esaminate le modifiche al regime sanzionatorio in una circolare della GdF S.M.Perego
13/11/2015 Ai Revisori di Enti locali anche il rimborso di spese per vitto ed alloggio S.M.Perego
13/11/2015 Anche per la dichiarazione infedele č ammesso il ravvedimento operoso entro il 29.12.2015 S.M.Perego
13/11/2015 Trasporti internazionali senza IVA S.M.Perego
13/11/2015 Esonerati dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi i servizi di telecomunicazione S.M.Perego
16/11/2015 Primi chiarimenti del MEF sulla maggiorazione del 40% dei beni materiali S.M.Perego
16/11/2015 Entro il 16.12.2015 saldi IMU e TASI S.M.Perego
16/11/2015 Al 30.11.2015 i saldi INPS per i nuovi regimi forfetari S.M.Perego

Records 531 to 540 of 2397
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Titolo: Differenti soglie per il visto di conformitā ai fini IVA   Data : 12/01/2017
Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA
Con le modifiche apportate dal DL 193/2016 all'art. 38-bis co. 3 e 4 del DPR 633/72, è stato innalzato a 30.000 euro il limite al di sotto del quale le istanze di rimborso del credito IVA annuale e trimestrale possono essere presentate senza specifiche formalità (oltre all'esposizione sulla dichiarazione o sul modello TR) da parte del soggetto richiedente.
Al di sopra della soglia di 30.000 euro rimane, invece, necessario, ai fini del rimborso, apporre il visto di conformità e rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (per la generalità dei soggetti passivi IVA) ovvero prestare garanzia patrimoniale in favore dell'Amministrazione finanziaria (per i soggetti che vertono in una delle condizioni di "rischio fiscale" individuate dall'art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72).
Per quanto concerne il credito annuale, tuttavia, l'ammontare di 30.000 euro richiesto per l'apposizione del visto di conformità (o per la prestazione di garanzia) differisce dalla soglia di 15.000 euro al di sopra della quale è necessario il visto per l'utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale ex art. 10 del DL 78/2009.
Dovranno, quindi, essere considerate distintamente, ai fini del visto di conformità, la quota parte di credito IVA che verrà richiesta a rimborso rispetto a quella da utilizzare in compensazione, considerato che, secondo quanto indicato con circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 32, le due soglie operano separatamente l'una dall'altra.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.1.2017 - "Visto di conformità con soglie differenti per il credito IVA" - Greco - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego