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10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
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10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
23/12/2015 Reverse charge – Ulteriori chiarimenti dell’AdE S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego
13/01/2016 Predisposti i modelli F24 di artigiani e commercianti dall’INPS S.M.Perego
09/02/2016 Quando il visto di conformità nella dichiarazione IVA S.M.Perego
09/02/2016 Aumentate le percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego

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Titolo: Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria   Data : 12/01/2017
Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria
Con il messaggio 11.1.2017 n. 99, l'INPS fornisce indicazioni relative all'avvenuta abrogazione (per volontà dell'art. 2 co. 71 della L. 92/2012), a far data dall'1.1.2017, dei trattamenti di indennità di mobilità ordinaria ex L. 223/91 e di disoccupazione speciale per l'edilizia prevista dalla L. 427/75.
In particolare, l'INPS evidenzia come le predette abrogazioni comportino, sempre dall'1.1.2017, la cessazione dell'obbligo di versamento del contributo ordinario di mobilità, nonché del contributo d'ingresso alla mobilità.
Sul punto, si chiarisce che qualora le aziende abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ex L. 223/91 e adottato i licenziamenti dei lavoratori entro il 30.12.2016, i datori di lavoro sono tenuti comunque a versare il contributo d'ingresso alla mobilità, compresa la sua anticipazione prevista dal co. 3 dell'art. 4 della L. 223/91, mentre nel caso i licenziamenti intervengano dal 31.12.2016, le imprese non saranno più tenute al pagamento del predetto contributo, data la sua abrogazione dall'1.1.2017.
Pertanto, l'anticipazione del contributo d'ingresso - il cui importo è pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti - può essere integralmente recuperata mediante conguaglio contributivo, effettuabile fin dalla prima denuncia UniEmens utile, ossia gennaio 2017, utilizzando il codice "G800".
Fonte: Messaggio INPS 11.1.2017 n. 99 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.1.2017 - "Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso alla mobilità" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego