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Data Titolo Sezione Autore
17/02/2017 Reintrodotto l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
17/02/2017 Diventa semestrale per il 2017 il c.d. “Nuovo Spesometro” S.M.Perego
17/02/2017 Nessuna comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti per il 2016 S.M.Perego
20/02/2017 Prorogata al 2017 la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione s
20/02/2017 Ripristinata la presentazione dei modelli INTRA acquisti per il 2017 S.M.Perego
20/02/2017 PRINCIPALI NOVITÀ CONTENUTE nel MODELLO 730/2017 S.M.Perego
21/02/2017 Intrastat mensili 2017 tardivi non sanzionabili S.M.Perego
21/02/2017 Scade il 28 febbraio la domanda per il credito d’imposta a reti di imprese agricole S.M.Perego
21/02/2017 Entro il 28 febbraio la domanda di riduzione contributiva per i forfetari S.M.Perego
22/02/2017 Prorogata la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio al 7.3.2017 S.M.Perego

Records 1601 to 1610 of 2397
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Titolo: Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria   Data : 12/01/2017
Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria
Con il messaggio 11.1.2017 n. 99, l'INPS fornisce indicazioni relative all'avvenuta abrogazione (per volontà dell'art. 2 co. 71 della L. 92/2012), a far data dall'1.1.2017, dei trattamenti di indennità di mobilità ordinaria ex L. 223/91 e di disoccupazione speciale per l'edilizia prevista dalla L. 427/75.
In particolare, l'INPS evidenzia come le predette abrogazioni comportino, sempre dall'1.1.2017, la cessazione dell'obbligo di versamento del contributo ordinario di mobilità, nonché del contributo d'ingresso alla mobilità.
Sul punto, si chiarisce che qualora le aziende abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ex L. 223/91 e adottato i licenziamenti dei lavoratori entro il 30.12.2016, i datori di lavoro sono tenuti comunque a versare il contributo d'ingresso alla mobilità, compresa la sua anticipazione prevista dal co. 3 dell'art. 4 della L. 223/91, mentre nel caso i licenziamenti intervengano dal 31.12.2016, le imprese non saranno più tenute al pagamento del predetto contributo, data la sua abrogazione dall'1.1.2017.
Pertanto, l'anticipazione del contributo d'ingresso - il cui importo è pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti - può essere integralmente recuperata mediante conguaglio contributivo, effettuabile fin dalla prima denuncia UniEmens utile, ossia gennaio 2017, utilizzando il codice "G800".
Fonte: Messaggio INPS 11.1.2017 n. 99 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.1.2017 - "Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso alla mobilità" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego