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24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la presentazione della domanda per la rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi S.M.Perego
30/05/2019 Scade il 17.6.2019 l’acconto IMU e TASI S.M.Perego
14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego
31/05/2019 Non č ancora disponibile l’accordo al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/06/2019 Ancora modifiche ai modelli di dichiarazione – Intermediari senza pace S.M.Perego
10/06/2019 Novitŕ dall’INPS sul "bonus bebč" S.M.Perego
10/06/2019 Parte la richiesta dei dati utili all’applicazione ISA S.M.Perego
10/06/2019 Proroga dei versamenti in scadenza all'1.7.2019 per mancanza dei software S.M.Perego
10/06/2019 Per coloro che hanno optato per il regime forfetario dall’1.1.2019 non sono dovuti acconti S.M.Perego
10/06/2019 Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75% S.M.Perego

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Titolo: Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilitŕ ordinaria   Data : 12/01/2017
Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria
Con il messaggio 11.1.2017 n. 99, l'INPS fornisce indicazioni relative all'avvenuta abrogazione (per volontà dell'art. 2 co. 71 della L. 92/2012), a far data dall'1.1.2017, dei trattamenti di indennità di mobilità ordinaria ex L. 223/91 e di disoccupazione speciale per l'edilizia prevista dalla L. 427/75.
In particolare, l'INPS evidenzia come le predette abrogazioni comportino, sempre dall'1.1.2017, la cessazione dell'obbligo di versamento del contributo ordinario di mobilità, nonché del contributo d'ingresso alla mobilità.
Sul punto, si chiarisce che qualora le aziende abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ex L. 223/91 e adottato i licenziamenti dei lavoratori entro il 30.12.2016, i datori di lavoro sono tenuti comunque a versare il contributo d'ingresso alla mobilità, compresa la sua anticipazione prevista dal co. 3 dell'art. 4 della L. 223/91, mentre nel caso i licenziamenti intervengano dal 31.12.2016, le imprese non saranno più tenute al pagamento del predetto contributo, data la sua abrogazione dall'1.1.2017.
Pertanto, l'anticipazione del contributo d'ingresso - il cui importo è pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti - può essere integralmente recuperata mediante conguaglio contributivo, effettuabile fin dalla prima denuncia UniEmens utile, ossia gennaio 2017, utilizzando il codice "G800".
Fonte: Messaggio INPS 11.1.2017 n. 99 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.1.2017 - "Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso alla mobilità" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego