Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
08/04/2015 Studi di settore - Novita per il 2014 news S.M.Perego
08/04/2015 Modelli ISEE aggiornati dall'INPS news S.M.Perego
08/04/2015 Nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria news S.M.Perego
12/03/2015 Aggiornamenti catastali - Obbligo della trasmissione telematica news S.M.Perego
20/03/2015 Fattura Elettronica - Alcune semplificazioni news S.M.Perego
17/01/2014 Saldo MINI-IMU alcune risposte news S.M.Perego
22/12/2014 Saldo IVA a credito - limiti alla compensazione news S.M.Perego
16/09/2014 Equitalia Notifiche via PEC news S.M.Perego
16/09/2014 Nuove norme per l'utilizzo del modello F24 news S.M.Perego
05/09/2014 Pagamento F24 in forma telematica - Compensazioni e versamenti con il mod. F24 - Nuove regole applicabili dall'1.10.2014 news S.M.Perego

Records 2331 to 2340 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria   Data : 12/01/2017
Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria
Con il messaggio 11.1.2017 n. 99, l'INPS fornisce indicazioni relative all'avvenuta abrogazione (per volontà dell'art. 2 co. 71 della L. 92/2012), a far data dall'1.1.2017, dei trattamenti di indennità di mobilità ordinaria ex L. 223/91 e di disoccupazione speciale per l'edilizia prevista dalla L. 427/75.
In particolare, l'INPS evidenzia come le predette abrogazioni comportino, sempre dall'1.1.2017, la cessazione dell'obbligo di versamento del contributo ordinario di mobilità, nonché del contributo d'ingresso alla mobilità.
Sul punto, si chiarisce che qualora le aziende abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ex L. 223/91 e adottato i licenziamenti dei lavoratori entro il 30.12.2016, i datori di lavoro sono tenuti comunque a versare il contributo d'ingresso alla mobilità, compresa la sua anticipazione prevista dal co. 3 dell'art. 4 della L. 223/91, mentre nel caso i licenziamenti intervengano dal 31.12.2016, le imprese non saranno più tenute al pagamento del predetto contributo, data la sua abrogazione dall'1.1.2017.
Pertanto, l'anticipazione del contributo d'ingresso - il cui importo è pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti - può essere integralmente recuperata mediante conguaglio contributivo, effettuabile fin dalla prima denuncia UniEmens utile, ossia gennaio 2017, utilizzando il codice "G800".
Fonte: Messaggio INPS 11.1.2017 n. 99 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.1.2017 - "Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso alla mobilità" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego