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08/09/2016 Anche i posti barca pagano IMU e TASI S.M.Perego
30/09/2016 Anche i revisori devono comunicare il loro indirizzo PEC al MEF S.M.Perego
23/03/2017 Anche i soggetti esenti devono presentare lo spesometro trimestrale nel 2017 S.M.Perego
10/05/2017 Anche i soggiornanti di lungo periodo hanno diritto all'Assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
24/05/2016 Anche i terreni agricoli posseduti dai coadiuvanti coltivatori diretti sono esenti IMU S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
01/07/2016 Anche il 770/2016 usufruisce della proroga al 22 agosto S.M.Perego
08/05/2017 Anche il controllo da remoto dell’impianto di riscaldamento entra nel quadro RP S.M.Perego
01/07/2016 Anche il familiare convivente può usufruire del bonus mobili S.M.Perego
11/05/2017 Anche il job Act sul lavoro autonomo è legge S.M.Perego

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Titolo: L’opzione al regime di cassa è sempre soggetto ai calcoli di convenienza   Data : 13/01/2017
L’opzione al regime di cassa è sempre soggetto ai calcoli di convenienza
Nell'ambito della riformata disciplina delle imprese minori, un aspetto oggetto di critiche riguarda il trattamento delle perdite fiscali, le quali restano utilizzabili in riduzione del reddito complessivo, nel limite del loro ammontare, ai sensi dell'art. 56 co. 2 del TUIR, senza riporto nei periodi successivi.
Applicando le nuove regole di determinazione del reddito (deduzione per cassa delle spese con eliminazione della valutazione delle rimanenze), quest'ultimo può subire notevoli variazioni da un periodo all'altro, specialmente per quelle categorie economiche che devono fare ingenti approvvigionamenti in certi periodi, a fronte di corrispettivi percepiti successivamente (si pensi, ad esempio, alle imprese edili). In tali situazioni il rischio è, da un lato, di non poter dedurre interamente la perdita prodotta in certi periodi, per incapienza del reddito, perdendo la parte non riportabile, e, dall'altro, di dover tassare integralmente i ricavi al momento della percezione. 
La problematica evidenziata assume caratteri generalizzati per il primo anno in cui si applica il criterio di cassa in cui devono essere dedotte le rimanenze finali del periodo precedente; anche in questo caso, se il loro importo è elevato, è probabile il conseguimento di una perdita non riportabile nei periodi successivi.
Specialmente laddove gli effetti sopra illustrati dovessero rappresentare una costante date le caratteristiche dell'attività esercitata, dovrebbe essere valutato il passaggio al regime ordinario di contabilità da adottare sin dall'1.1.2017, mediante comportamento concludente.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.1.2017 - "Regime di cassa per le imprese minori a ostacoli" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego