Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
06/10/2016 Le imposte sostitutive per l’assegnazione dei beni ai soci si pagano entro il 30.11.2016 S.M.Perego
27/10/2016 Il mancato addebito del canone RAI si paga con modello F24 entro il 31.10.2016 S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
31/10/2016 Bilancio - Modello internazionale XBRL - Nuova tassonomia S.M.Perego
28/10/2016 Anche per le imprese minori dall’1.1.2017 si applica il criterio di cassa S.M.Perego
27/10/2016 Sanzioni al 90% per la mancata indicazione nel quadro RW dei redditi esteri S.M.Perego
27/10/2016 Riconosciuto il cumulo giuridico anche agli omessi versamenti S.M.Perego
27/10/2016 Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione S.M.Perego
31/10/2016 Iscritti alla Gestione Separata INPS ad una svolta sui contributi S.M.Perego
27/10/2016 Aggiornata la lista degli stati esteri ai fini della Tobin Tax S.M.Perego

Records 1961 to 1970 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’opzione al regime di cassa è sempre soggetto ai calcoli di convenienza   Data : 13/01/2017
L’opzione al regime di cassa è sempre soggetto ai calcoli di convenienza
Nell'ambito della riformata disciplina delle imprese minori, un aspetto oggetto di critiche riguarda il trattamento delle perdite fiscali, le quali restano utilizzabili in riduzione del reddito complessivo, nel limite del loro ammontare, ai sensi dell'art. 56 co. 2 del TUIR, senza riporto nei periodi successivi.
Applicando le nuove regole di determinazione del reddito (deduzione per cassa delle spese con eliminazione della valutazione delle rimanenze), quest'ultimo può subire notevoli variazioni da un periodo all'altro, specialmente per quelle categorie economiche che devono fare ingenti approvvigionamenti in certi periodi, a fronte di corrispettivi percepiti successivamente (si pensi, ad esempio, alle imprese edili). In tali situazioni il rischio è, da un lato, di non poter dedurre interamente la perdita prodotta in certi periodi, per incapienza del reddito, perdendo la parte non riportabile, e, dall'altro, di dover tassare integralmente i ricavi al momento della percezione. 
La problematica evidenziata assume caratteri generalizzati per il primo anno in cui si applica il criterio di cassa in cui devono essere dedotte le rimanenze finali del periodo precedente; anche in questo caso, se il loro importo è elevato, è probabile il conseguimento di una perdita non riportabile nei periodi successivi.
Specialmente laddove gli effetti sopra illustrati dovessero rappresentare una costante date le caratteristiche dell'attività esercitata, dovrebbe essere valutato il passaggio al regime ordinario di contabilità da adottare sin dall'1.1.2017, mediante comportamento concludente.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.1.2017 - "Regime di cassa per le imprese minori a ostacoli" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego