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02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
24/07/2019 Locazioni commerciali – la cedolare secca si applica solo alle persone fisiche S.M.Perego
14/05/2019 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista S.M.Perego
06/07/2019 Controlli formali soggetti a semplificazioni S.M.Perego
06/07/2019 Escluse le sanzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi sino al 31.12.2019 S.M.Perego
10/07/2019 Dichiarazione IVA alternativa alla LIPE S.M.Perego
10/07/2019 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità S.M.Perego
17/07/2019 In audizione alla IV Commissione Finanze della Camera S.M.Perego
29/07/2019 l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione S.M.Perego
24/07/2019 Proroga dei versamenti al 30.9.2019 per i contribuenti che svolgono attività con gli ISA S.M.Perego

Records 2061 to 2070 of 2397
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Titolo: L’opzione al regime di cassa è sempre soggetto ai calcoli di convenienza   Data : 13/01/2017
L’opzione al regime di cassa è sempre soggetto ai calcoli di convenienza
Nell'ambito della riformata disciplina delle imprese minori, un aspetto oggetto di critiche riguarda il trattamento delle perdite fiscali, le quali restano utilizzabili in riduzione del reddito complessivo, nel limite del loro ammontare, ai sensi dell'art. 56 co. 2 del TUIR, senza riporto nei periodi successivi.
Applicando le nuove regole di determinazione del reddito (deduzione per cassa delle spese con eliminazione della valutazione delle rimanenze), quest'ultimo può subire notevoli variazioni da un periodo all'altro, specialmente per quelle categorie economiche che devono fare ingenti approvvigionamenti in certi periodi, a fronte di corrispettivi percepiti successivamente (si pensi, ad esempio, alle imprese edili). In tali situazioni il rischio è, da un lato, di non poter dedurre interamente la perdita prodotta in certi periodi, per incapienza del reddito, perdendo la parte non riportabile, e, dall'altro, di dover tassare integralmente i ricavi al momento della percezione. 
La problematica evidenziata assume caratteri generalizzati per il primo anno in cui si applica il criterio di cassa in cui devono essere dedotte le rimanenze finali del periodo precedente; anche in questo caso, se il loro importo è elevato, è probabile il conseguimento di una perdita non riportabile nei periodi successivi.
Specialmente laddove gli effetti sopra illustrati dovessero rappresentare una costante date le caratteristiche dell'attività esercitata, dovrebbe essere valutato il passaggio al regime ordinario di contabilità da adottare sin dall'1.1.2017, mediante comportamento concludente.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.1.2017 - "Regime di cassa per le imprese minori a ostacoli" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego