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27/06/2017 Dall’1.7.2017 nuove disposizioni in materia di split payment S.M.Perego
02/05/2018 Dall’1.7.2018 fatture elettroniche senza reali semplificazioni S.M.Perego
24/06/2016 Dall’1.8.2016 la domanda del TFR si presenta all’INPS esclusivamente on-line S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
09/05/2017 Dall’Agenzia parte la proposta di cedolare secca anche per i B&B S.M.Perego
18/12/2017 Dall’Agenzia una C.M. per il calcolo dell’acconto IVA S.M.Perego
11/04/2019 Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato S.M.Perego
06/04/2017 Dall’INPS in arrivo gli avvisi bonari per i contributi scaduti a febbraio 2017 S.M.Perego
27/06/2017 Dall’INPS le istruzioni per la compilazione del quadro RR S.M.Perego
12/06/2019 Dall’INPS nuova procedura on line per il distacco transnazionale S.M.Perego

Records 501 to 510 of 2397
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Titolo: L’opzione al regime di cassa è sempre soggetto ai calcoli di convenienza   Data : 13/01/2017
L’opzione al regime di cassa è sempre soggetto ai calcoli di convenienza
Nell'ambito della riformata disciplina delle imprese minori, un aspetto oggetto di critiche riguarda il trattamento delle perdite fiscali, le quali restano utilizzabili in riduzione del reddito complessivo, nel limite del loro ammontare, ai sensi dell'art. 56 co. 2 del TUIR, senza riporto nei periodi successivi.
Applicando le nuove regole di determinazione del reddito (deduzione per cassa delle spese con eliminazione della valutazione delle rimanenze), quest'ultimo può subire notevoli variazioni da un periodo all'altro, specialmente per quelle categorie economiche che devono fare ingenti approvvigionamenti in certi periodi, a fronte di corrispettivi percepiti successivamente (si pensi, ad esempio, alle imprese edili). In tali situazioni il rischio è, da un lato, di non poter dedurre interamente la perdita prodotta in certi periodi, per incapienza del reddito, perdendo la parte non riportabile, e, dall'altro, di dover tassare integralmente i ricavi al momento della percezione. 
La problematica evidenziata assume caratteri generalizzati per il primo anno in cui si applica il criterio di cassa in cui devono essere dedotte le rimanenze finali del periodo precedente; anche in questo caso, se il loro importo è elevato, è probabile il conseguimento di una perdita non riportabile nei periodi successivi.
Specialmente laddove gli effetti sopra illustrati dovessero rappresentare una costante date le caratteristiche dell'attività esercitata, dovrebbe essere valutato il passaggio al regime ordinario di contabilità da adottare sin dall'1.1.2017, mediante comportamento concludente.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.1.2017 - "Regime di cassa per le imprese minori a ostacoli" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego